Il ruolo della contrattazione collettiva

La contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro

Nella regolamentazione odierna della materia, il ruolo delle parti sociali è evidenziato sia nella direttiva comunitaria n. 88/2003/CE, che prevede che numerosi aspetti della regolamentazione dell’orario di lavoro siano demandati alla contrattazione collettiva, sia nel D. Lgs. n.66/2003, che ne riconosce l’importanza e la funzione laddove si propone come linea guida “il pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva”. 

Il decreto opera numerosi rinvii alla contrattazione collettiva, ma ciò non significa che vi sia un aumento del potere del sindacato rispetto a quello già attribuitogli dall’ordinamento, anzi secondo una diffusa opinione lo spazio di governo della flessibilità dell’orario da parte dell’autonomia collettiva risulta ridotto.

All’interno del d.lgs. n. 66/2003, con riferimento alla nozione di “contrattazione collettiva qualificata”, si trovano alcuni rinvii agli accordi tra le parti sociali che non aggiungono niente altro a ciò che già sono legittimati tutti in sindacati a compiere in base a quanto stabilito dai principi generali in materia.

Tali rinvii vengono definiti “impropri”, concedono una deroga più favorevole rispetto allo standard legale o concedono delle limitazioni al potere del datore di lavoro.

Al contrario, per i rinvii che lasciano alla contrattazione collettiva la possibilità di introdurre deroghe in peius, la legittimazione è esclusivamente dei sindacati più rappresentativi, capaci di proteggere interessi non particolaristici. L’articolo 8 del d.l. n. 138/2011 (convertito in l. n. 148/2011) stabilisce che i contratti collettivi decentrati possano derogare alle disposizioni di legge e ai contratti nazionali inerenti una serie di materia, tra le quali rientra anche l’orario di lavoro, “fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro”.

L’ art. 17, modificato dal D.Lgs. n. 112/2008, permetteva già la deroga ad opera dei “contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”, e per quanto riguarda il settore privato, “in assenza di disposizioni nei contratti collettivi nazionali”, anche ad opera di “contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

L’art. 8 della l. n. 148/2011 va oltre questa disposizione e consente ogni deroga, nelle materie indicate, anche ad opera di una contrattazione di prossimità, operata dai sindacati rappresentativi a livello territoriale.

L’art. 18 ammette la deroga, nelle materia rientranti nell’elenco, da parte della contrattazione collettiva nazionale, regionale o di livello inferiore ma “conformemente alle regole fissate dalle dette parti sociali”, e l’art. 8 non segue tale orientamento visto che disconosce ogni criterio gerarchico nell’organizzazione della contrattazione così come viene disposta dalle parti sociali.

Le norme inerenti i riposi, le pause e la durata del lavoro notturno sono ampiamente derogabili dai contratti collettivi, a condizione “che ai lavoratori interessati siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione adeguata”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

 

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