Il riposo giornaliero e settimanale

A quanti giorni a settimana si ha diritto per riposarsi?

Il principio sancito dall’articolo 3 della direttiva 93/104/CE, secondo il quale il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24, viene recepito nel nostro ordinamento dall’articolo 7 del D. Lgs. 66/2003.

Il principio sancito dall’articolo 3 della direttiva 93/104/CE, secondo il quale il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24, viene recepito nel nostro ordinamento dall’articolo 7 del D. Lgs. 66/2003.

La funzione della norma è quella di distanziare il termine di una prestazione giornaliera dall’inizio di quella seguente; secondo la maggior parte della dottrina la norma avrebbe anche una funzione impropria di delimitare indirettamente la singola giornata lavorativa.

Il periodo minimo di riposo non è soggetto a deroghe, da parte di accordi o disposizioni diverse ma le parti possono stabilire un periodo di riposo maggiore al quale eventualmente il lavoratore può rinunciare.

Tale periodo di riposo deve essere consecutivo, fatta eccezione per quelle attività che sono caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Con una semplice operazione di calcolo possiamo ricavare la durata massima della prestazione lavorativa giornaliera: sottraendo le 11 ore di riposo dalle 24 ore di cui è composta una giornata ricaviamo che la durata massima è di 13 ore, limite maggiore di quello stabilito dalla precedente normazione.

Con una attenta analisi la dottrina ha evidenziato come il limite giornaliero di 8 ore, stabilito dalla precedente disciplina, era riferito al singolo rapporto di lavoro e conseguentemente poteva essere superato se il lavoratore svolgeva più di un lavoro; mentre il limite attuale delle 11 ore di riposo consecutivo è un limite ad personam e pertanto è inderogabile anche se il lavoratore svolge più di un lavoro.

Tale tipo di riposo trova nel nostro ordinamento una tradizione molto antica, inizialmente disciplinato dalla legge n. 370/1934, ribadito dall’art. 2109, primo comma del codice civile e in seguito costituzionalizzato dall’art. 36 Costituzione che vi aggiunge anche il carattere dell’irrinunciabilità.

L’articolo 9 del D. Lgs 66/2003 stabilisce il diritto del lavoratore ad avere un periodo di riposo, ogni sette giorni, di 24 ore consecutive da cumularsi con le ore di riposo giornaliere e che in linea di massima dovrebbe coincidere con la domenica.

La disciplina del riposo settimanale avendo una copertura costituzionale non può essere tra gli istituti che sono passibili di essere derogati dall’articolo 17 c.l. D. Lgs. n.66/2003, ma può essere derogata solamente nei casi espressamente previsti dall’articolo 9 comma 2, e cioè:

  • Attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
  • Le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
  • Per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari; le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario.

 

I contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 17 comma 4.

 

Dott.ssa Benedetta  Cacace

 

http://www.studiolegalebusetto.it/lavoro-supplementare-nellambito-del-part-time/