OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: A QUALE PARTE SPETTA ATTIVARE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE DISPOSTA DAL GIUDICE?

In giurisprudenza continua il disaccordo su quale parte sia onerata ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione disposto dal Giudice in caso di opposizione a decreto ingiuntivo: parte attrice opponente o parte convenuta opposta?

Non si tratta di questione di poco conto, considerato che il mancato esperimento della mediazione comporta conseguenze irreversibili che, a seconda del soggetto su cui grava, possono tradursi nella conferma o, viceversa, nella revoca del decreto ingiuntivo opposto.

A dirimere il contrasto creatasi presso i Tribunali di merito era intervenuta la nota sentenza della Corte Cassazione n. 24629 del 3.11.15 con la quale si statuiva che: “E’sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria”.

In realtà però continua tutt’ora il contrasto giurisprudenziale: molti Tribunali, infatti, disattendono quanto statuito dalla Corte e tutt’ora sostengono che l’obbligo di attivare la mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Spetta al creditore opposto, pena la revoca del decreto ingiuntivo (ex plurimis Tribunale di Ferrara, sent. 7.1.15, Tribunale di Milano, ordinanza 13.6.2016, Tribunale di Firnze, sez. II, ord. 15.2.2016, Tribunale di Firenze, sez. III, ord. 17.01.2016, Tribunale Busto Arsizio, sent. 3.2.16 n. 199).

Infatti, in questi giudizi, il creditore opposto riveste la natura di parte attrice e che l’azione cui si riferisce la citata norma è la domanda monitoria, non già l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della stessa.

 

Avv. Tania Busetto