Il lavoro supplementare nell’ambito del part-time

In che cosa consiste il lavoro supplementare nel lavoro a tempo parziale?

Secondo il D. Lgs. n. 61/2000, il lavoro supplementare è quella prestazione lavorativa svoltasi oltre l’orario di lavoro previamente concordato tra lavoratore e datore di lavoro, ma in ogni caso entro il limite del tempo pieno.

Il lavoro supplementare, dal 24 ottobre 2003 è consentito solamente per il part-time orizzontale e può essere domandato dal lavoratore al datore di lavoro anche in mancanza di specifiche da parte dei contratti collettivi applicati

Il lavoratore in ogni caso deve esprimere, il proprio consenso allo svolgimento del lavoro supplementare.

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, il datore di lavoro può sia imporre l’espletamento del lavoro supplementare da parte del lavoratore part-time, ma può anche, nel caso in cui questi opponga rifiuto allo svolgimento di lavoro supplementare applicargli delle sanzioni disciplinari.

É stato eliminato l’art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 61/2000 che consentiva il lavoro supplementare, in assenza di apposita disciplina da parte della contrattazione collettiva, nel limite del 10% della durata dell’orario lavorativo in riferimento a periodi di tempo pari o inferiori ad un mese.

La contrattazione collettiva ha il compito di definire il limite delle ore massimo di lavoro supplementare e le sanzioni da applicare al datore di lavoro nel caso in cui oltrepassi il limite di ore prefissato.

La disciplina dettata dal D. Lgs. n. 276/2003 ammette, in mancanza di contrattazione collettiva, che il datore di lavoro e il lavoratore assunto con un part-time ti tipo orizzontale possano stabilire di comune accordo il ricorso a prestazioni supplementari.

Nel caso in cui la contrattazione collettiva non regolamenti la materia, il legislatore stabilisce che è necessario il consenso del lavoratore per l’effettuazione di prestazioni supplementari, nel caso in cui questo si rifiuti non ricorrerà un giustificato motivo di licenziamento.

L’art. 1, comma 20, lett. a), della l. n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro ha inserito all’interno dell’art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 61/2000, una ulteriore disposizione obbligatoria, prevedendo che i contratti collettivi oltre a stabilire le modalità e le condizioni con cui il datore di lavoro può modificare l’orario della prestazione, devono indicare anche le condizioni e le modalità con cui il lavoratore può domandare “l’eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili”[1].

Il successivo comma precisa che a seguito dell’esercizio da parte del datore di lavoro di modificare l’orario della prestazione lavorativa, il lavoratore ha diritto ad un preavviso di almeno due giorni e a specifiche compensazioni.

[1] Pierluigi Rausei,”Contratti”,7.il lavoro a tempo parziale p .156

Dott.ssa Benedetta Cacace

 

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