Perentorietà o meno del termine per la promozione della domanda di mediazione

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs n. 28/2010 il giudice dopo aver valutato la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione.

In tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Giudice, quindi, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Il tentativo di mediazione obbligatorio esperito successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice non invalida la procedura conciliativa, sia perché il termine non è da intendersi perentorio (la legge non lo qualifica come tale), sia perché si deve dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento (ex plurimis Corte d’Appello di Milano ordinanza 28.6.2016, Tribunale di Milano ordinanza del 27.9.16)
Di segno opposto si può citare la precedente sentenza emmessa dal Tribunale di Firenze, Sez. III, del 4.6.2015, secondo la quale  la tardiva proposizione del procedimento comporta l’improcedibilità della domanda e ciò in quanto, osserva il Giudice, il termine di 15 giorni previsto ex lege è perentorio, non potendosi sostenere che, in difetto di legale espressa previsione in tal senso, il termine in questione sarebbe di natura solo ordinatoria. Con l’ordinanza su indicata la Corte d’Appello di Milano chiarisce bene che il termine disposto dal giudice per l’avvio della procedura di mediazione è ordinatorio.
Il mancato rispetto di un termine di natura ordinatoria fissato dal giudice in stretta applicazione dei termini di legge previsti, ai sensi dell’art. 5 d.lgs, n. 28/2010, non comporta, pertanto, l’improcedibilità del giudizio stante la sua natura non perentoria.
La decisione è stata presa, per l’appunto, dalla Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Monza che aveva dichiarato l’improcedibilità del giudizio per una mediazione conclusasi regolarmente ma avviata tardivamente, oltre il termine di quindici giorni disposto dal giudice.

 

Avv. Tania Busetto

 

http://www.studiolegalebusetto.it/la-competenza-territoriale-dellorganismo-di-mediazione/