IL FONDO PATRIMONIALE

Il fondo patrimoniale è disciplinato dall’ art.167 cc. e statuisce che è l’atto con il quale i coniugi o un terzo vincolano determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

I beni vincolati nel fondo patrimoniale restano di proprietà dei singoli coniugi o del terzo, i quali però non potranno disporne se non per soddisfare, per l’appunto, i bisogni della faiglia.

Il fondo patrimoniale si costituisce attraverso un atto notarile e deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio e si trascrive, ove abbia come oggetto beni immobili, nei registri immobiliari ai fini di pubblicità notizia.

L’amministrazione del fondo patrimoniale segue le regole della comunione dei beni.

L’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio determinano la cessazione del fondo salvo che vi siano figli minori.

Se ci sono figli, il fondo rimarrà in piedi fino a che non avranno compiuto la maggiore età e sarà il magistrato a stabilire come procedere all’amministrazione dei beni.

Tale istituto spesso viene utilizzato come mezzo per sottrarre ai creditori la loro garanzia patrimoniale.

Non solo i beni, ma anche i frutti di essi non possono essere oggetto di esecuzione a meno che l’esecuzione stessa sia costituita a seguito di inadempimento di obbligazioni assunte dai coniugi per soddisfare i bisogni della famiglia.

L’effetto principe di questo istituto giuridico è che i beni vincolati  nel fondo non possono essere aggrediti dai creditori, sempre che si tratto di crediti sorti dopo la sua costituzione e siano sorti per scopie estranei ai bisogni della famiglia.

Quali sono i rimedi a disposizione dei creditori?

Il creditore potrà esperire entro il termine di 5 anni dalla costituzione del fondo patrimoniale l’azione revocatoria ex art 2901 c.c..

Il creditore dovrà dimostrare che il fondo è stato costituto per arrecare pregiudizio alle proprie ragioni e nel caso in cui il fondo, invece, sia stato costituito prima del sorgere del debito, egli dovrà provare che l’atto era dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.

 

Avv. Tania Busetto