NELLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI IL GIUDICE DEVE INDICARE LE VOCI DELLA NOTA NON PROVATE

Spese legali: il giudice deve specificare le voci non provate

Corte di Cassazione Civile, sez. I, ordinanza n. 657 del 12 gennaio 2018

Il giudice deve indicare in maniera precisa le voci della parcella non provate. Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con l’ordinanza n. 657 del 12 gennaio 2018 in materia di liquidazione di spese legali.

Il caso:

Il Tribunale aveva respinto il reclamo contro il provvedimento di liquidazione in misura inferiore alla richiesta di compenso per l’attività professionale. Seguiva il ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione:

Ancora una morsa del Supremo Collegio al potere di stariffazione del giudice

“occorre, piuttosto, una indicazione specifica delle voci che si ritengono non adeguatamente comprovate”.

Da un lato il professionista ha l’obbligo di provare, dall’altro il giudice ha l’obbligo di motivare i compensi che intende escludere.

La pronuncia in esame allarga il solco già inciso da precedenti pronunce:

“il giudice ha l’onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o elimina, perché non dovute”.

Il potere discrezionale del giudice nella liquidazione degli onorari di cui all’art. 91 c.p.c. è sempre più fortemente limitato dal sindacato di legittimità.

V. anche

Il legislatore ha introdotto la legge sull’equo compenso, che colpisce con la nullità i corrispettivi che determinano uno squilibro a svantaggio dell’avvocato.

L’art. 13 della l. n. 247 del 31/12/2012 è stato modificato dal comma 487 dell’unico art. della l. n. 205 del 27 dicembre 2017. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale.

La modifica del legislatore non lascia alcun potere discrezionale in capo al giudice, il quale nel caso in cui ravvisi la nullità, non dovrà più tenere conto dei parametri, ma conformarsi ai parametri.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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