RUBARE LE OFFERTE DEI FEDELI E’ FURTO AGGRAVATO

Secondo la Corte di Cassazione è configurabile l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, nel caso in cui l’agente sottragga il denaro dalla cassetta delle offerte all’interno di una chiesa

Non si rischia solamente il peccato ma anche una condanna per furto aggravato se si rubano le offerte dei fedeli in chiesa. A stabilirlo è stata la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5348 del 2018, ribaltando la decisione di merito che aveva scagionato un uomo dal reato di furto aggravato per aver rubato delle offerte depositate nelle cassette di una chiesa.

Il caso:

Il Tribunale di Asti aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di un uomo per il reato di furto di denaro da alcune cassette delle offerte in chiesa, a causa dell’intervenuta remissione della querela e previa esclusione dell’aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. originariamente contestata.

Il Procuratore della Repubblica ricorre contro tale sentenza, deducendo l’errata applicazione della legge penale. Il P.M. eccepisce l’illegittima esclusione dell’aggravante, ostativa al proscioglimento per remissione della querela, rilevando come per la giurisprudenza ricorre anche nel caso in cui il furto venga perpetrato su cose che si trovino in luoghi privati, ma aperti al pubblico, come avvenuto nel caso in esame, avente ad aggetto la sottrazione del denaro depositato nella cassetta delle offerte in una chiesa.

I giudici di Cassazione danno ragione al P.M.

Per consolidato orientamento della S.C., ricordano che:

“La circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, prevista dall’art. 627, n. 7 c.p. sussiste anche nel caso in cui la cosa si trovi in luoghi privati, ma aperti al pubblico e sia soggetta a sorveglianza saltuaria, posto che la ragione dell’aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più elevata tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo temporaneo o permanente, senza custodia continua”.

Quindi il reato è configurabile d’ufficio con conseguente irrilevanza dell’intervenuta remissione di querela e illegittimità della pronuncia di non doversi procedere.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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