Lesioni da vaccino: Risarcimento del danno

Per le lesioni da vaccino si può richiedere cumulativamente l’indennizzo di cui alla Legge 210/92 ed il risarcimento del danno.

La giurisprudenza è marmorea sul punto statuendo che chi ha subito una lesione da vaccino può richiedere cumulativamente all’indennizzo di cui alla Legge 210/92 anche il risarcimento del danno, ciò perché le due domande rispondono ad una ratio diversa:

il primo (indennizzo) assume il significato di una misura di solidarietà sociale, cui non necessariamente si accompagna una funzione assistenziale, mentre il secondo (risarcimento) trova invece il proprio presupposto nell’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa dell’ amministrazione di tipo giudiziario.

Annosa questione è se la pratica vaccinale del Ministero della Salute possa essere considerata attività pericolosa, ai sensi dell’articolo 2050 c.c..

Secondo la sentenza della  Cassazione Civile, sezione III, del 27/4/2011, n. 9406 la responsabilità civile del Ministero della Salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria per la poliomielite non è inquadrabile nell’ipotesi di cui all’articolo 2050 codice civile, non potendosi ritenere di per sé come attività pericolosa, andando invece ricompresa nella previsione generale dell’articolo 2043 c.c., perché, anche dopo il trasferimento alle Regioni di numerose competenze in materia, permane in capo al Ministero un ruolo generale di programmazione e di controllo del servizio di vaccinazione obbligatoria.

Pertanto, ai fini dell’accertamento della responsabilità del Ministero, una volta dimostrato che il danno si è verificato in conseguenza della vaccinazione, il giudice di merito è tenuto a verificare se la pericolosità di quel vaccino fosse o meno nota all’epoca dei fatti e se sussistessero, alla stregua delle conoscenze di quel momento, ragioni di precauzione tali da vietare quel tipo di vaccinazione o da consentirla solo con modalità idonee a limitare i rischi ad essa connessi.