LECCATA AL VISO E VIOLENZA SESSUALE

Integra il reato di violenza sessuale leccare il viso di una persona senza il suo consenso?

La Corte di Cassazione penale, sez. III, con la sentenza n. 35591 del 28 agosto 2016 ha stabilito che leccare il visto di una persona senza il suo costituisce reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p.

Ciò che emerge dalla sentenza n. 35591 del 29/08/2016 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, è che per individuare in maniera corretta il concetto di “atto sessuale”, bisogna riferirsi sia ad un criterio oggettivistico-anatomico che oggettivistico-contestuale, che tenga in considerazione l’intera vicenda, allo scopo di determinare se vi sia stata o meno una effettiva violazione della sfera sessuale della vittima.

La vicenda:

 Un uomo aveva minacciato una donna usando le seguenti parole:

ti ammazzo, te ne devi andare da qui, ti rovino, ti faccio chiudere, ti ammazzo”, inoltre le aveva palpeggiato il seno avvicinandosi e leccandole la punta del naso.

L’imputato sosteneva che il suo comportamento non aveva una connotazione sessuale, ma era solamente diretto ad ingiuriare la donna.

In ambito di reati sessuali, il desidero dell’aggressore è un elemento non necessario, ma solamente concorrente ed eventuale, pertanto, l’elemento oggettivo della fattispecie di violenza sessuale, ex art. 609 bis c.p., è integrato dalla condotta, accompagnata o meno dalla realizzazione di un fine di libidine, diretta a compromettere la libertà sessuale della vittima.  Tale compromissione, si realizza se la sfera sessuale della vittima è attinta senza il suo consenso.

Costante giurisprudenza sostiene che la condotta vietata dalla norma ricomprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un coinvolgimento della corporeità sessuale della vittima, anche se fugace, sia idonea a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione della sfera sessuale.

Pertanto, la valutazione compiuta dal giudice, non deve riferirsi solamente alle parti anatomiche aggredite ed al grado di intensità fisica del contatto instaurato, ma deve tenere anche conto dell’intero contesto di azione in cui il contatto si è verificato e delle dinamiche intersoggettive.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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