Articolo 609-BIS codice penale: violenza sessuale

Quando si configura il reato di violenza sessuale?

Secondo l’articolo 609-bis, chiunque usando la violenza, la minaccia o abusando della sua autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito per il reato di violenza sessuale.  In tutte e tre le ipotesi occorre che il soggetto passivo sia stato costretto a compiere o subire atti sessuali.

Norma di riferimento:

Secondo l’articolo 609-bis, chiunque usando la violenza, la minaccia o abusando della sua autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito per il reato di violenza sessuale.

In tutte e tre le ipotesi occorre che il soggetto passivo sia stato costretto a compiere o subire atti sessuali.

Il requisito della costrizione serve ad evidenziare che il fatto deve avvenire contro la volontà del soggetto passio.

Il dissenso della vittima deve permanere durante tutto il tempo della violenza. Ma il dissenso può anche seguire ad un iniziale consenso, revocato durante la consumazione dell’atto sessuale, per il sopravvenire della nuova situazione psicologica.

Trattandosi di un reato comune può essere commesso da chiunque. Si avrà violenza sessuale per costrizione nel caso in cui l’agente costringa taluno a compiere o a subire atti sessuali, mentre si avrà violenza sessuale per induzionep nel caso in cui l’agente induca taluno a compiere o a subire atti sessuali. Mediante tale nuova formulazione del fatto tipico, il legislatore ha inteso unificare i due reati di violenza carnale e di atti di libidine violenta precedentemente previsti dal Codice penale, evidenziando che in relazione alla libertà sessuale non fa differenza la qualità dell’atto commesso.

Non è più necessario ai fini della configurabilità della violenza sessuale il rapporto corpore corporis, cioè il contatto tra i corpi.

Il terzo comma dell’articolo prevede due circostanze attenuanti che si realizzano quando gli atti sono di libidine violenta o nel caso in cui gli atti in esame riguardino i coniugi.

Il delitto di violenza sessuale, nella sua configurazione base, è perseguibile a querela della persona offesa, e dobbiamo sottolineare che il termine per presentare la querela non soggiace al termine ordinario di 3 mesi ma a quello di 6 mesi. Ovviamente il legislatore ha previsto al comma 4 tutta una serie di casi nei quali il fatto è di tale gravità da dover in ogni caso prevedere la perseguibilità officiosa.

Dott.ssa Benedetta Cacace