L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA

Secondo la Corte di Cassazione, l’amministratore condominiale è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia

L’amministratore condominiale assume la veste di mandatario ed esegue il mandato conferitogli a norma dell’articolo 1710 del codice civile, con la diligenza del buon padre di famiglia.

Pertanto, sarà questo il parametro con il quale verificare l’avvenuto rispetto delle obbligazioni gravanti su di lui e per valutare se la sua condotta sia o meno dovuta.

Questo è quanto precisato dalla Corte di Cassazione sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 24920 del 2017.

Il caso di specie:

Successivamente alla citazione del condominio, il Tribunale aveva accertato la responsabilità del suo amministratore per inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato, in particolare per il tardivo pagamento di un premio di una polizza assicurativa.

In Corte d’Appello, l’amministratore era ritenuto esente da responsabilità contrattuale in quanto l’accertata mancanza di fondi nelle casse condominiali era stata determinata proprio dalla morosità dei condomini.

V. anche

Secondo il giudice a quo, dovevano ritenersi sufficienti ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dal mandato, i solleciti inviati dall’amministratore ai morosi, non essendo tenuto ad anticipare le somme occorrenti per il pagamento della polizza assicurativa e nemmeno essendo obbligatorio il ricorso alla procedura monitoria per esigere i pagamenti delle quote.

Dinnanzi alla Corte di Cassazione, il condominio propone ricorso ma senza alcun successo.

I giudici di Cassazione chiariscono che, i poteri dell’amministratore sono quelli di un comune mandatario, conferitogli come previsto dall’art. 1131 c.c., sia dal regolamento condominiale sia dall’assemblea.

Dato che nell’esercizio delle funzioni egli assume la veste di mandatario, risulterà gravato dall’obbligo di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1710 c.c.

Nel caso in esame è stato appurato che l’amministratore aveva più volte sollecitato anche per iscritto i condomini morosi al versamento delle quote condominiali, egli infatti in base all’art. 63 disp. att. c.c. ha la facoltà e non l’obbligo di ricorrere all’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini morosi.

La Corte conclude stabilendo che non sussiste alcuna violazione dell’obbligo di diligenza da parte dell’amministratore dato che egli si è in ogni caso attivato nella raccolta dei fondi, mettendo in mora gli inadempienti.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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