LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE : IMPUGNABILE O NO ?

La Corte di Cassazione civile, sez. VI-2, con l’ordinanza n. 15706 del 23 giugno 2017 ha disposto che il provvedimento che revoca l’amministratore non è impugnabile in Cassazione

Il provvedimento con il quale si dispone la revoca dell’amministratore di condominio, non è impugnabile in Cassazione, ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione Civile, con l’ordinanza n 15706/17.

I Giudici hanno respinto il ricorso ex art. 111 Cost. proposto da un amministratore di condominio contro il decreto della Corte d’Appello, che aveva accolto il reclamo proposto contro il provvedimento del Tribunale, con il quale era stata dichiarata inammissibile la domanda di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, proposta un condomino, in quanto azionata personalmente dalla parte, senza il ministero di difensore.

La Corte d’Appello aveva evidenziato che nel procedimento di revoca dell’amministratore ex art. 1129 c.c., comma 11, e art. 64 disp. att. c.c., il condomino è legittimato a difendersi personalmente e, pertanto non deve ricorrere all’assistenza di un legale, essendo un giudizio di volontaria giurisdizione, privo del carattere decisorio e di incidenza con effetti di giudicato su posizioni soggettive.

Di conseguenza, i giudici d’appello avevano disposto la revoca dell’amministratore di condominio.

V. anche

La Corte di Cassazione conferma la decisione e dichiara inammissibile il ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., contro il decreto con il quale la corte d’appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio.

Il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, ha carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale.

Il giudizio di revoca, ex art. 1129 c.c., comma 11 e art. 64 disp. att. c.c., dà luogo ad un procedimento camerale plurilaterale tipico, dove l’intervento del giudice è diretto all’attività di gestione di interessi e non culmina in un provvedimento decisorio.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione respinge la censura dell’amministratore di condominio.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER