INDENNIZZO ED ESPROPRIO DELL’IMMOBILE ABUSIVO

È concesso l’indennizzo in caso di esproprio se l’immobile è abusivo?

La Corte di Cassazione ha escluso l’indennizzo nel caso in cui l’immobile sia abusivo

In ambito di espropriazione si deve escludere l’indennizzo per l’immobile abusivo. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27863/2017, accogliendo il ricorso della Rete Ferroviaria Italiana, contro la sentenza d’appello che aveva liquidato in favore di un uomo l’indennizzo da espropriazione larvata patita a causa della vicina realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità.

Il caso di specie:

Le ferrovie rilevavano che l’immobile era abusivo per dimensioni e per destinazione, pertanto l’uomo non avrebbe avuto alcun titolo al percepimento della reclamata indennità, non essendo intervenuto alcun provvedimento di sanatoria.

V.  anche

Secondo i giudici di Cassazione, l’indennizzo per espropriazione larvata ricorre ai sensi della l. n. 2359/1985, ora d.p.r. n. 327/2001:

“quando il danno derivante dalla perdita o diminuzione di un diritto in conseguenza dell’esecuzione dell’opera pubblica riguarda quei soggetti che, pur in presenza di un procedimento espropriativo, ne siano rimasti completamente estranei o abbiano subito un danno non per effetto della mera separazione di una parte di suolo, ma in conseguenza dell’opera eseguita sulla parte non espropriativa ed indipendentemente dall’espropriazione stessa ovvero in conseguenza della sua utilizzazione in conformità della funzione cui è destinata”.

Ne deriva che:

“Non essendo più generalmente consentito che chi versi in una condizione di illiceità tragga vantaggio da essa, il danno permanente indennizzabile nel caso della c.d. espropriazione larvata, può essere invocato, vigendo la stessa regola che vale per le espropriazioni, solo dal proprietario di una costruzione che sia considerata legittima”.

Pertanto l’indennizzo non compete

“per le costruzioni abusive o non ancora sanate, salvo si lamenti un danno generico alla proprietà del fondo identificato, o per quelle realizzate dopo l’approvazione del progetto di opera pubblica dalla cui realizzazione il proprietario abbia ragione di temere la compressione delle proprie facoltà dominicali”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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