CASE SU RUOTE ED ABUSO EDILIZIO

L’uso temporaneo della case su ruote esonera dal richiedere titoli abitativi

Se si pensa di poter abitare su una casa su ruote per sempre, senza chiedere alcun permesso ci si sbaglia.

L’articolo 3, lettera e.5 del T.U. d.p.r. 380/2001 prevede che solo:

“L’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni ecc., diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti non richiede il permesso di costruire”.

Tutto è in linea con l’articolo 6 dello stesso T.U., in base al quale:

“Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficacia energetica, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abitativo: e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale”.

V. anche

La sentenza n. 57/2016 del T.A.R. Veneto ha evidenziato che:

“La precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo”.

Ad ulteriore conferma di ciò, la sentenza n. 36870/2016 della Corte di Cassazione ha disposto che:

“…è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva anche nell’ipotesi di installazione di roulotte, camper e case mobili, sia pure montati su ruote e non incorporati al suolo, aventi una destinazione duratura per soddisfare esigenze abitative. Devono ritenersi pienamente equiparate alle nuove costruzioni, ai fini della necessità del rilascio del permesso di costruire, le strutture abitative mobili che, pur avendo la parvenza della mobilità, hanno caratteristiche obiettive di stabilità e la capacità di trasformare in modo durevole l’area occupata ed utilizzata definitivamente a scopo edilizio sicché poco rilievo assumono, ai fini qui considerati, le caratteristiche costruttive del basamento di appoggio della casa mobile”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER