IN PAUSA PRANZO VIENE TROVATO DAI CARABINIERI CON DELLA DROGA: È LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO?

Durante la pausa pranzo un lavoratore viene fermato dai Carabinieri e lo trovano in possesso si sostanze stupefacenti: è legittimo il licenziamento?

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 21679 del 2018

Nel caso di specie, un lavoratore di una nota casa automobilistica era stato sorpreso dai Carabinieri, durante la pausa pranzo, con diversi grammi di hashish nella tuta e veniva licenziato dal datore di lavoro in quanto, con il suo comportamento, aveva leso il nome dell’azienda.

Dobbiamo ricordare in primo luogo che, la giusta causa di licenziamento, come anche il giustificato motivo, costituiscono una nozione che la legge configura con disposizioni di contenuto limitato, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge.

“L’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, è quindi sindacabile in cassazione, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denunzia di incoerenza rispetto agli standars, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale.”

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La l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42, al comma 4 riconosce la tutela reintegratoria al lavoratore nel caso in cui il fatto contestato fosse risultato insussistente o irrilevante ai fini disciplinari.

Nel caso al vaglio degli Ermellini, deve darsi atto che la Corte di merito aveva proceduto ad analizzare compiutamente l’episodio, specificando che il fatto era sì rilevante da un punto di vista disciplinare, ma non così tanto da legittimare un licenziamento in tronco del dipendente.

Nello specifico, i giudici avevano valutato il carattere extra-lavorativo della condotta del dipendente, precisando che è assimilabile a quella del rinvenimento del lavoratore in condizioni di manifesta ubriachezza durante l’orario di lavoro, al quale viene applicata la misura conservativa; per tale motivo avevano escluso che il vincolo fiduciario si fosse irrimediabilmente compromesso, mancando la potenziale pregiudizialità derivante al datore di lavoro dal comportamento del lavoratore.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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