LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER IL LAVORATORE RISULTATO POSITIVO AD ACCERTAMENTI TOSSICOLOGICI

È legittimo il licenziamento del dipendente adibito alle cd. mansioni a rischio che assume sostanze stupefacenti?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza numero 12994 del 2018

La vicenda:

La Corte d’Appello di Milano aveva confermato quanto disposto dal Tribunale, che aveva rigettato la domanda di impugnativa del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore, un conducente di linea, in quanto era stato trovato positivo agli accertamenti tossicologici periodici previsti dalla legge per le mansioni c.d. a rischio.

Avverso detta decisione il lavoratore aveva proposto ricorso in Cassazione, rammaricandosi che la Corte d’Appello avesse ritenuto violato il “minimum etico” nella condotta del lavoratore, integrata dal consumo di sostanze stupefacenti, nello specifico dalla cannabis, con conseguente necessità di affissione del codice disciplinare.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva ritenuto disciplinarmente rilevante l’inidoneità fisica, nonché il consumo di droghe, non sanzionato da alcuna norma di legge, né dal r.d. n. 148 del 1931, contemplate, quale causa di destituzione solamente l’ubriachezza durante l’orario di lavoro.

Avrebbe dovuto applicarsi la sanzione della multa per l’inosservanza delle norme per la prevenzione contro gli infortuni, e in ogni caso non il licenziamento disciplinare ma quello per giustificato motivo oggettivo per impossibilità sopravvenuta della prestazione per inidoneità fisica del lavoratore.

La pronuncia della Corte:

Per gli Ermellini di sicuro viola

““il minimo etico” il consumo di sostanze stupefacenti ad opera di un lavoratore adibito a mansioni di conducente di autobus, definite a rischio, a prescindere dal mancato riferimento, nell’ambito del r.d. n. 148/1931, alla descritta condotta”.

In merito a fatto che l’assunzione di droghe sia in grado di compromettere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, si deve richiamare il seguente principio:

“in tema di licenziamento per giusta causa, l’onere di allegazione dell’incidenza, irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, del comportamento extralavorativo del dipendente sul rapporto di lavoro, è assolto dal datore di lavoro con la specifica deduzione del fatto in sé, quando lo stesso abbia un riflesso anche solo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività, perché di gravità tale, per contrarietà alle norme dell’etica e del vivere comuni, da connotare la figura morale del lavoratore, tanto più se inserito in un ufficio di rilevanza pubblica a contatto con gli utenti”.

Detto ciò, gli Ermellini avevano rigettato il ricorso.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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