DIVORZIO: QUANDO IL CONIUGE DEVE RESTITUIRE IL 50% DELLE RATE DEL MUTUO PAGATE INTERAMENTE DAL MARITO

In caso di divorzio, quando è che la moglie deve restituire il 50% delle rate del mutuo pagate interamente dal marito?

I giudici di Cassazione chiariscono quando il coniuge deve restituire all’altro il 50% delle rate del mutuo pagate per intero soltanto da un componente della coppia

Corte di Cassazione, ordinanza n. 1072 del 2018.

In quali casi il coniuge ha il diritto alla restituzione del 50% delle rate del mutuo versate per intero?

Il caso:

La Corte d’Appello dell’Aquila aveva accolto il gravame proposto da una donna divorziata, contro la sentenza di primo grado che l’aveva condannata a restituite all’ex marito la metà delle rate del mutuo ipotecario stipulato da entrambi per l’acquisto della casa familiare, che l’uomo aveva continuato a versare interamente anche dopo la separazione ed il conseguente scioglimento della comunione legale.

I giudici di secondo grado avevano sottolineato che il provvedimento presidenziale con il quale erano state disposte in via provvisoria le condizioni economiche del divorzio, pur non avendo posto a carico dell’uomo l’obbligo di pagare integralmente la rata del mutuo, quale misura sostitutiva dell’assegno divorzile non accordato alla donna, si fondava tuttavia sulla premessa dell’assunzione volontaria di tale impegno da parte del marito.

Tale impegno doveva qualificarsi come accollo interno, in ragione del quale l’appellato non aveva il diritto alla restituzione, non rilevando in contrario che la sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio avesse respinto la domanda della moglie volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile.

L’uomo proponeva ricorso per cassazione attraverso tre motivi:

  1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello avesse ritenuto la controparte definitivamente esonerata al versamento del 50% delle rate mensili del mutuo, in base ad un provvedimento temporaneo;
  2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado avesse desunto la prova della sua volontà di accollarsi per intero le rate del mutuo solamente dalla premessa del provvedimento presidenziale;
  3. Con il terzo motivo di deduceva la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso proposto dall’uomo.

Infatti, si ritiene che la prova dell’accollo non possa desumersi dalle sole premesse di un provvedimento presidenziale che non solo non conteneva alcuna statuizione in merito, ma ometteva di dare atto delle modalità attraverso le quali l’odierno ricorrente aveva manifestato l’effettiva volontà di assumere per l’intero l’obbligazione.

Secondo i giudici, la prova dell’accollo per intero dell’obbligazione avrebbe dovuto essere desunta:

“da elementi documentali dal successivo comportamento processuale delle parti”.

Inoltre i giudici hanno ritenuto privo di chiarezza:

“Il successivo passaggio motivazionale, con il quale la corte del merito si è limitata a rilevare che il capo della sentenza di divorzio che aveva rigettato la domanda della donna di corresponsione di un assegno divorzile non incideva sulla propria decisione, ma ha omesso totalmente di considerare che detta sentenza, dopo aver escluso che il provvedimento presidenziale avesse tenuto conto dell’impegno assunto dal marito di pagare in via esclusiva il mutuo gravante sulla casa coniugale, aveva anche respinto l’ulteriore domanda della signora, volta ad ottenere che l’obbligo di pagamento delle rate del mutuo fosse posto a carico esclusivo dell’ex coniuge”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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