…SE IL DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE VIENE NEGATO?

La Corte di Cassazione Civile, sez. VI-3, con l’ordinanza n. 21688 del 19 settembre 2017 ha stabilito che il diritto di visita negato non autorizza la sospensione dell’assegno di mantenimento

Il padre non ha la possibilità di sospendere in maniera arbitraria il mantenimento del figlio perché l’ex moglie gli nega il diritto di visita.

Ciò è quanto stabilito dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21688/2017.

Nel caso in esame, i giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell’ex coniuge contro la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, pronunciata dalla Corte d’Appello, per la mancata contribuzione dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex moglie e delle figlie.

Nello specifico, il padre ricorrente, lamentava che la Corte d’Appello, nel confermare la sua condanna al risarcimento del danno, non avrebbe tenuto conto del fatto che egli non era venuto meno all’obbligo di pagamento nel confronti della ex moglie e alle figlie dell’assegno di mantenimento, ma che si era limitato a sospendere il proprio adempimento nel vano tentativo di indurre l’allora coniuge a non impedirgli a frequentare a vedere la prole.

V. anche

In sede di legittimità, i giudici di Cassazione, confermando la statuizione della Corte territoriale, sottolineano che tra l’obbligo del coniuge separato di consentire la visita dei figli all’ex marito e l’obbligo di questo di corrispondere l’assegno di mantenimento non vi è alcun sinallagma.

Pertanto, ne deriva, secondo gli ermellini, che è arbitraria, e non idonea a far venire meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la sospensione del pagamento dell’assegno divorzile, adottata unilateralmente quale strumento di coazione indiretta per indurre l’ex coniuge al rispetto degli impegni concernenti la frequentazione della prole.

L’articolo 570 c.p. dispone che:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

  1. Malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
  2. Fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge”.

 

Dott.ssa Benedetta Cacace


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