ASSEGNI DI MANTENIMENTO

ASSEGNO DIVORZILE E ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN SEDE DI SEPARAZIONE

Secondo l’art. 156 del c.c.:

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.’

CONSIDERAZIONI

Facendo seguito alla recente pronuncia della Cassazione (n. 11504 del 10 maggio 2017) secondo la quale:

il giudice del divorzio deve verificare se la domanda volta al riconoscimento dell’assegno soddisfa le relative condizioni di legge, con esclusivo riferimento “all’indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali indici del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, della stabile disponibilità di una casa di abitazione’, e quanto al quantum debeatur , ‘deve tenere conto di tutti gli elementi indicati dalla norma’, ossia a tutti i criteri indicati dall’art. 5 della legge 898 del 1970 (tra cui: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo economico e personale dato da ciascuno nella conduzione familiare ad alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, nonché il reddito di entrambi) , ‘e valutare tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio’.

Ci si chiede se lo stesso principio dell’autoresponsabilità economica del coniuge così perseguito debba essere punto di riferimento anche per quanto attiene all’assegno di mantenimento in sede di separazione coniugale.

Con la separazione, i coniugi, rimangono tali nonostante vengano sospesi alcuni dei diritti e doveri reciproci pervisti dall’art. 143 c.c. (tra cui, i doveri di coabitazione, fedeltà) e sussiste una profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale richiesto nell’ambito della separazione rispetto ai doveri,  connessi al principio di solidarietà, richiesto agli ex coniugi in seguito al divorzio.

Il rapporto di coniuge, in regime di separazione coniugale permane, come permane il dovere di assistenza materiale dovuto dal coniuge, in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la separazione.

LA SENTENZA

La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 12196 del 16 maggio 2017 chiarisce che:

l’obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi.’ , (…), ‘con l’espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniug; tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell’addebito della separazione, richiede un’ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L’esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156, comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza.’

Con questa sentenza viene pertanto chiarito, in senso positivo,  il dubbio circa l’applicabilità del criterio del ‘tenore di vita’ alla separazione coniugale differentemente da quanto previsto per l’ipotesi di divorzio dove a trovare applicazione sarà il principio dell’autoresponsabilità economica.

Avv. Elisa Bustreo