LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’

Articolo 2272 codice civile: le cause di scioglimento della società

In quali casi la società si scioglie?

La società semplice e la società collettiva si sciolgono, per le cause previste dall’articolo 2272 del codice civile, ossia:

“1. Per il decorso del termine;

2.Per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

3.Per la volontà di tutti i soci;

4.Quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostruita;

5.Per le altre cause previste dal contratto sociale”.

La società si intende prorogata tacitamente a tempo indeterminato quando, cessato il termine previsto dai soci nell’atto costitutivo, i soci continuano a compiere operazioni sociali, come previsto dall’articolo 2273 del codice civile.

La società si scioglie anche con il conseguimento dell’oggetto sociale o con la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, la giurisprudenza comprende il caso dell’insanabile discordia tra i soci, come ostacolo al regolare funzionamento della società; per la volontà di tutti i soci, a meno che l’atto costitutivo non statuisca che lo scioglimento può essere deliberato dalla maggioranza dei soci; per il venir meno della pluralità di soci, salvo il caso in cui nel termine di sei mesi questa non venga ripristinata e per altre cause previste dal contratto sociale.

Costituiscono cause specifiche di scioglimento della società in nome collettivo, il fallimento della stessa ed il provvedimento che dispone, a norma dell’articolo 2308 c.c., la liquidazione coatta amministrativa della società. Tutte le cause di scioglimento appena elencate, operano di diritto, quindi automaticamente, per il solo fatto che si sono verificate.

Tutti i soci singolarmente hanno il diritto di agire giudizialmente per il loro accertamento, in ogni caso gli effetti dello scioglimento operano dal momento in cui la causa si è verificata, e non da quanto è stata accertata.

Dott.ssa Benedetta Cacace