ESCREMENTI DEGLI ANIMALI DOMESTICI NELLE ZONE COMUNI DEL CONDOMINIO

Come ci si può tutelare da quei padroni di animali che consentono l’espletamento dei bisogni fisiologici dei loro amici a quattro zampe nelle aree comuni degli edifici

All’interno degli spazi comuni, come gli ingressi, i cortili, i vani ascensore degli stabili in cui abitiamo, è sempre più frequente trovare escrementi di animali domestici di proprietà di alcuni condomini maleducati.

La L. 220/2012, riguardante la materia condominiale chiarisce che è consentito inserire all’interno dei regolamenti condominiali, disposizioni che limitano la libertà di vivere con un animale domestico pertanto non è più possibile vietare la presenza degli stessi in tali edifici, né all’interno delle singole unità immobiliari, né all’interno delle aree comuni.

V. anche

In ogni caso, la disciplina in esame prevede che siano sanzionate le condotte che producono il deterioramento, la distruzione o che deturpino o imbrattino cose mobili o immobili altrui.

La trasgressione a tali disposizioni, costituisce una condotta idonea ad impedire agli altri l’utilizzo secondo diritto del bene comune e pertanto potrebbe anche giustificare il divieto di transito e permanenza nell’area indicata dell’animale.

Per prima cosa è meglio inviare, tramite un legale, una richiesta scritta al condomino irrispettoso, o all’amministratore, trattandosi di spazi comuni. L’amministratore, in caso di violazioni del regolamento condominiale, può comminare, ove previsto, delle sanzioni o ricorrere all’autorità giudiziaria, ex art. 70 disp. att. c.c.

In base all’articolo 639 del codice penale, il comportamento dell’irrispettoso condomino può essere sanzionato penalmente.

“Chiunque, fuori dai casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altri è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 103 euro.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da 3 mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da 3 mesi a 2 anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER