LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA SULLA LEGITTIMITA’ DEL DECRETO LORENZIN

CORTE COSTITUZIONALE:  OBBLIGO DEI VACCINI LEGITTIMO NEL CONTESTO ATTUALE

Si conclude con questo titolo, pubblicato on line nel pomeriggio di ieri dall’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale, nell’attesa di leggere le motivazioni della Corte stessa, la vicenda relativa alla richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale del c.d. Decreto Lorenzin su ricorso della Regione Veneto.

L’udienza, prevista per la mattinata di martedì 21 novembre 2017, era stata rinviata al pomeriggio dello stesso giorno. A causa del protrarsi dell’udienza pubblica, la Corte rinviava a ieri mattina la discussione in camera di consiglio delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione del Veneto sul decreto legge n. 73 del 2017, convertito con Legge 119/2017 in materia di vaccinazioni obbligatorie – c.d. Decreto Lorenzin.

V. anche

La Regione Veneto proponeva alla Corte una corposa serie di questioni per la valutazione del decreto legge non mettendo in discussione la validità dei programmi di vaccinazione, ma l’obbligatorietà in via d’urgenza che tale legge oggi impone su ben 10 vaccini per tutti i bambini da 0 a 16 anni – passando da un obbligo di 4 vaccinazioni e prevedendo solo due ipotesi di esenzione dall’obbligo vaccinale.

La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni prospettate e si attende di poter leggere le motivazioni.

Sulla base di quanto trasmesso per mezzo dell’Ufficio Stampa, i Giudici Costituzionali hanno ritenuto che la scelta del decreto Lorenzin – successivamente convertito in legge –

non è irragionevole, poiché volta a tutelare la salute individuale e collettiva e fondata sul dovere di solidarietà nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie”.

La scelta di passare da un sistema basato sulla persuasione e scelta consapevole delle singole famiglie ad un sistema di obbligatorietà si giustifica

“alla luce del contesto attuale caratterizzato da un progressivo calo delle coperture vaccinali”.

V. anche

In fondo, sostiene la Corte:

  • le vaccinazioni erano già previste e raccomandate nei piani nazionali di vaccinazione e finanziate dallo Stato;
  • la legge di conversione ha sensibilmente ridotto le sanzioni amministrative pecuniarie prevedendo l’incontro tra le famiglie e le autorità sanitarie allo scopo di favorire l’adesione consapevole al programma vaccinale;
  • la mancata vaccinazione non comporta l’esclusione dalla scuola dell’obbligo, ma solo l’eventuale inserimento dei bambini non vaccinati in classi in cui gli altri studenti siano prevalentemente vaccinati.

In attesa di leggere le motivazioni, la decisione della Corte lascia quantomeno perplessi e dubbiosi.

A fronte di una SCELTA NON IRRAGIONEVOLE del legislatore nazionale, la Corte autorizza una legge decretata in via d’urgenza nella totale insussistenza dei presupposti di cui all’art. 77, comma 2, Costituzione.

La Regione Veneto aveva infatti provato come non esistesse alcuna situazione di sanità pubblica tale da giustificare il ricorso ad una decretazione d’urgenza. Ingiustificata dunque l’imposizione della c.d. immunità di gruppo o immunità di gregge.

A fronte di tale necessità ed urgenza, però, le famiglie sono chiamate ad uniformarsi per l’anno scolastico 2017/2018 entro la data del 10 marzo 2018, e demandando all’anno scolastico 2018/2019 la completa efficacia della legge stessa: una legge d’urgenza la cui efficacia viene dunque differita nel tempo di oltre un anno.

Allo stesso modo viene leso il principio di rango costituzionale di autodeterminazione della persona in materia di trattamenti sanitari.

Le conseguenze di questa legge, ora ritenuta non irragionevole dalla Corte, saranno pertanto le seguenti:

  • le famiglie si trovano oggi costrette a prendere, in breve tempo, una decisione sanitaria di enorme importanza per i propri figli, nella consapevolezza che, in caso di reiterazione della decisione di non vaccinare, verranno sottoposti ad una sanzione pecuniaria
  • le famiglie dovranno poi affrontare la conseguenza più importante: l’incidenza che la consapevole decisione circa il trattamento sanitario avrà sulla frequenza scolastica dei propri figli: i bambini da 0 a 6 anni frequentanti i nidi o le scuole dell’infanzia verranno esclusi da scuola; i bambini da 6 a 16 anni verranno spostati da una classe ad un’altra alla ricerca di sezioni con soli bambini vaccinati (per le classi dell’obbligo prevale il diritto allo studio rispetto al diritto alla salute, tanto che basta pagare la sanzione ed il bambino si ritiene immunizzato!)
  • verranno lesi tutti i servizi Regionali, Comunali e Statali per l’infanzia
  • verrà a crearsi un divario a livello sociale: le famiglie in grado di pagare la sanzione porranno mantenere i propri figli a scuola, pur se non vaccinati, le altre famiglie verranno discriminate per la propria posizione di non abbienti
  • i bambini non vaccinati verranno ghettizzati: esclusi dalle scuole dell’infanzia, spostati tra le classi nelle scuole dell’obbligo.

La legge infine non tiene minimamente in considerazione le interazioni che i nuovi vaccini e le nuove modalità di copertura potranno avere su tutti i bambini.

E non finisce qui: si attende a breve la “chiamata alle armi” per tutta la popolazione scolastica: insegnanti, personale ATA, dirigenti, applicati di segreteria, imponendo una chiara nuova lesione al principio di autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari.

Avv. TaniaFortunata Cosentino


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