CONIUGI: CONTO COINTESTATO E SEPARAZIONE DEI BENI

TRA MOGLIE E MARITO – IL CONTO COINTESTATO

Come alternativa al regime di comunione legale, che si instaura automaticamente in assenza di una specifica convenzione, i coniugi, per regolare i loro rapporti possono scegliere il regime della separazione dei beni.

In base a tale ultima scelta, secondo l’art. 215 del c.c., i coniugi mantengono la titolarità e la gestione esclusiva degli acquisti effettuati durante il matrimonio

Anche con riferimento al conto corrente personale, ognuno e’ proprietario delle somme depositate e nessuna pretesa, con riferimento alla proprieta’ delle stesse, puo’ essere avanzata dall’altro coniuge.

Ma se il conto corrente e’ cointestato, nonostante la sussistenza del regime di separazione dei beni, chi e’ il proprietario delle somme depositate?

Il denaro presente si presume di proprieta’ di entrambi, in parti uguali, con la conseguenza che, ciascun coniuge potra’ prelevare dal conto cointestato una somma pari al 50% del totale, senza che l’altra parte possa opporre eccezioni. Il prelievo oltre tale limite, invece, richiede la previa autorizzazione dell’altro coniuge.

Ma pensiamo al caso in cui, il conto sia stato alimentato quasi esclusivamente da uno dei coniugi e, l’altro in sede di separazione, approfitti della comunione del conto corrente per prelevare la meta’ del totale depositato.

Puo’ l’altra parte dimostrare che il denaro versato e’ di sua proprieta’ scongiurando cosi’ il pericolo che l’altro coniuge prelevi illegittimamente somme di denaro?

Semplicemente, il coniuge, dovra’ provare che i soldi sono i suoi (magari producendo documenti che dimostrano che le somme depositate derivano da una eredita’ o dai proventi della sua attivita’ professionale) e che la cointestazione e’ stata effettuata per sole ragioni di comodita’ nella gestione della routine familiare.

Provata la circostanza, l’altro coniuge, non avra’ altra alternativa che la restituzione delle somme prelevate.

Anche secondo Cassazione civile n. 809/2014

La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art.1854 Cc) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (art. 1298,secondo comma, Cc), ma tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa, dovendo dunque annullarsi la sentenza che riconduce cointestazione del conto la donazione del cinquanta per cento delle somme versate nel tempo dal uno dei contitolari sul conto, in quanto l’animus donandi non poteva essere riconosciuto sulla sola base di detta contestazione mentre il giudice avrebbe dovuto invece motivare sullo spirito di liberalità che assisteva ogni versamento.”

Pertanto la doppia firma sul conto non e’ sufficiente a presumere nemmeno la donazione indiretta da parte del coniuge della meta’ di provvista presente sul conto.

Avv. Elisa Bustreo