Articolo 187 codice di procedura penale: l’oggetto della prova

L’oggetto della prova è ciò che si può e si deve provare nel processo

In riferimento al concetto di prova dobbiamo fare alcune precisazioni, innanzitutto dobbiamo distinguere la prova come risultato dalla prova come mezzo e il mezzo di prova dal mezzo di ricerca della prova.

Per mezzo di prova si intendono quelle fonti dirette alla conoscenza e al convincimento del giudice, da quest’ultimo direttamente utilizzabili, invece con il mezzo di ricerca della prova si fa riferimento ai mezzi e agli strumenti di ricerca di dati, funzionali ad acquisire ulteriori conoscenze, cose materiali ecc.

Ulteriore fondamentale distinzione e quella che intercorre tra prove costituende, che sono quelle che si formano nel dibattimento davanti al giudice, e le prove pre – costituite che sono quelle prove preesistenti al processo o comunque esistenti a prescindere dal processo.

L’oggetto della prova è disciplinato dall’articolo 187 c.p.p.:

“1. Sono oggetto di priva i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

2. Sono altresì oggetto di priva i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali.

3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato”

(in tal caso sono oggetto di prova anche fatti inerenti ai danni prodotti dal reato, già ricomprese nella sfera di accertamento attinente all’imputazione)

Per oggetto di prova si intende ciò che si può e si deve provare nel processo; nel nostro sistema le prove vengono ammesse su richiesta di parte, bisogna responsabilizzare le parti e dunque non tutto ciò che serve alle parti può essere provato, ma può essere provato solo quello che serve alle parti e che serve al processo.

Il legislatore ha prescelto il criterio guida della pertinenza per lo sviluppo dell’attività probatoria e per la definizione dei suoi confini.

Dott.ssa Benedetta Cacace