ADDIO ALLA RIPARAZIONE PER IL REATO DI STALKING

 

Il decreto fiscale esclude in maniera espressa l’applicabilità dell’articolo 162-ter del codice penale, al reato di atti persecutori.

“Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre 90 giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.

Si applica l’articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie”.

V. anche

Il reato di stalking non potrà più essere estinto per condotte riparatorie. La conversione del decreto fiscale collegato alla manovra che ha ricevuto il via libera definitivo dalla Camera, diventano legge, esclude in maniera esplicita il delitto ex art. 612-bis dall’elenco dei reato che possono essere cancellati con la giustizia riparativa.

Nel decreto approvato in questi giorni in via definitiva, quindi, viene aggiunto un comma all’articolo 162-ter c.p. che esclude espressamente l’applicabilità dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, nei casi di cui all’art. 612-bis c.p.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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