PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

La Corte di Cassazione ritiene che il pignoramento dell’agente della riscossione ha natura di atto processuale di parte e non di atto pubblico

Per quanto riguarda l’attestazione di responsabilità della procedura contenuta nell’atto di pignoramento relativa all’allegazione allo stesso dell’elenco delle cartella di pagamento, non ricorrono i presupposti per l’applicazione degli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

L’atto di pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis, d.p.r. n. 602/1973, ha natura esecutiva e pertanto è un atto processuale di parte.

La fidefacienza di cui all’articolo 2700 c.c., è riservata solamente agli atti pubblici, dunque la dichiarazione resa dall’agente della riscossione in relazione all’attività compita per la redazione dell’atto di pignoramento e ai documenti menzionati non assume valore di piena fede sino a querela di falso.

Ciò è quanto affermato dalla terza sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 26519 del 9 novembre 2017.

In base a quanto disposto dall’articolo 49, comma 2 del d.p.r. n. 602/1973, le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione, rispetto alle cui funzioni, pertanto, sussiste una veste di pubblico ufficiale con poteri di fidefacienza di cui agli articoli 2699 e 2700 c.c., lo stesso non può estendersi, quando questi soggetti operano come soggetti privati.

V. anche

Quindi, rispetto alla notifica dell’atto di pignoramento l’attività degli agenti di riscossione assume funzione di pubblico ufficiale la cui piena fede vale sino a querela di falso, relativamente all’attività di stesura dell’atto, che è atto di parte, tale funzione non sussiste, non assumendo, l’atto, natura di atto pubblico ex articoli 2699 e 2700 del codice civile.

Il pignoramento verso terzi non contiene più la citazione di cui all’articolo 543, secondo comma n. 4 c.p.c., ma l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede, nel termine di 15 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data della notifica.

In caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, trovano applicazione del disposizioni di cui all’articlo 72, comma 2 del medesimo decreto, per cui si procederà previa citazione del terzo intimato e del debitore.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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