VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA MATERIALE DA PARTE DEL GENITORE

“SI” ALLA CONFIGURABILITÀ DEL REATO EX ART. 570 C.P. IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA MATERIALE DA PARTE DEL GENITORE NON CONIUGATO ED EX CONVIVENTE

Ai sensi dell’art. 570 c.p., soggetto attivo del reato è il genitore senza ulteriori specificazioni, giacchè la norma è posta a tutela della famiglia in senso ampio e non solo di quella fondata sul vincolo del matrimonio; inoltre, la violazione degli obblighi d assistenza materiale nei confronti del figlio ben si può realizzare attraverso la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento fissato dal Tribunale Civile.

Sentenza n. 55744/2018, sesta sezione penale, del 12.12.2018

Prima di addentrarci nel merito della questione, illustriamo quali sono le fattispecie normative che vengono in rilievo nel caso in esame. Trattasi degli artt. 570 e 570 bis c.p.

Gli art. 570 e 570 bis c.p., fanno riferimento alla violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore e del coniuge che si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.

Infatti il primo statuisce che

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge

L’art. 270 bis c.p. recita testualmente:

Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

In particolare, per questa seconda disposizione, le cose non sono cambiate nemmeno dopo l’intervenuta riforma operata dalla Legge Orlando (23 giugno 2017, n. 10) ove si prevede ancora come reato, il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento da parte dell’ex convivente.

I fatti di causa

L’odierno ricorrete propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che lo condannava per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, omettendo di versare l’assegno di mantenimento fissato in € 1.500,00 mensili dal mese di novembre 2010 in permanenza.

Tale sentenza, ribaltava la pronuncia di primo grado che aveva assolto l’imputato ai sensi dell’art. 570 cp, ritenendolo responsabile solamente agli effetti civili, in quanto non veniva provato lo stato di bisogno della minore e, che la condotta omissiva, abbia determinato il venir meno dei mezzi di sussistenza. Inoltre rilevava che l’art. 3 della legge 54/2006 non era applicabile poiché, facendo riferimento all’ipotesi di omesso versamento dell’assegno di mantenimento in favore di figli nati da genitori coniugati e, quindi, in relazione ad epiloghi del rapporto coniugale per separazione, divorzio o nullità del matrimonio, il ricorrente non era stato mai coniugato con la madre della minore beneficiaria dell’assegno di mantenimento in quanto i genitori semplicemente convivevano.

La decisione della Corte

La Suprema Corte, ritiene infondate le deduzioni avanzate dal ricorrente ed in continuità con l’orientamento consolidato, ribadisce che in tema di reati contro la famiglia, è configurabile il reato di cui all’art.3, legge 8 febbraio 2006, n. 54, anche in caso di omesso versamento, da parte di un genitore, dell’assegno periodico disposto dall’autorità giudiziaria in favore dei figli nati fuori dal matrimonio.

Ciò alla luce dell’interpretazione sistematica della disciplina sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e, ad una rilettura dell’art. 4 secondo comma della legge 54/2006, in base al quale le disposizioni introdotte da tale legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

La Legge n. 103 del 23 giugno 2017, c.d. “Legge Orlando”, ha introdotto nel codice penale l’art. 570 bis rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” che nel prosieguo sanziona, con le pene già previste dall’art. 570 cp, la condotta del coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero, viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Il tenore letterale della norma potrebbe ingenerare un equivoco facendo riferimento al “coniuge”.

Ma la giurisprudenza di merito, al riguardo, evidenzia che da un lato, il soggetto attivo del reato di cui all’art. 570 cp è il genitore senza ulteriori specificazioni, giacchè la norma è posta a tutela della famiglia in senso ampio e non solo di quella fondata sul vincolo del matrimonio e, dall’altro, che la violazione degli obblighi di assistenza materiale nei confronti del figlio ben si può realizzare attraverso la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento fissato dal Tribunale Civile.

La esegesi letterale dell’art. 570 bis cp, tra la posizione dei figli nati da genitori conviventi, rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, si pone in netta antitesi con la piena equiparazione realizzata nell’ambito del diritto civile (artt. 337 bis e ss. c.c.). Sistema in cui gli obblighi dei genitori, nascendo dal rapporto di filiazione, non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio.

In tale contesto normativo, attuale e di successione di disposizioni si deve, quindi, affermare che l’unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile e orientata, è quella dell’applicazione dell’art. 570 bis c.p. – che si limita a spostare la previsione della sanzione penale, all’interno del codice penale- anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio.

Avv. Alessandra Di Raimondo


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