VALIDA LA MULTA ANCHE NEL CASO IN CUI L’AUTOVE SIA POSTO LUNGO UN VIALE

Ai fini della legittimità dell’installazione di apparati di rilevamento automatico delle infrazioni al codice della strada sulle strade urbane di scorrimento, o tratti di esse, individuati da apposito provvedimento prefettizio, non rilevano eventuali intersezioni non semaforizzate interessanti il solo controviale, a condizione che l’apparato automatico interessi soltanto la sede centrale del viale di scorrimento

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 08934 del 2019

L’attore aveva proposto opposizione nei confronti del verbale di accertamento di un infrazione al codice della strada elevato nei suoi confronti per il superamento del limite di velocità, rilevato da un impianto autovelox in posizione fissa situato ad un incrocio.

Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione ritenendo che non fosse sufficientemente indicato il luogo in cui era avvenuta la violazione contestata.

Invece il Tribunale, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto che l’indicazione della via e del numero civico fossero sufficienti sia ad individuare il punto della violazione che la direzione di marcia del mezzo e che l’autovelox fosse stato debitamente segnalato da appositi cartelli di avviso.

Secondo i giudici

“si devono considerare intersezioni solo gli incroci che permettono di immettersi da una via laterale in ambedue i sensi di marcia della via principale, e non le semplici immissioni nello stesso senso di marcia”.

Nel ricorrere in Cassazione l’utente lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la Pubblica Amministrazione avrebbe piena ed incondizionata discrezionalità di estendere la normativa prevista per “le strade urbane di scorrimento” ad altre strade.

Il viale in questione non era dotato delle caratteristiche previste dall’art. 2, comma 3 del c.d.s. per poter essere considerato una “strada urbana di scorrimento”, pertanto lungo tale viale non poteva essere installato un autovelox fisso.

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Gli Ermellini intervenuti sulla questione hanno dichiarato infondato il ricorso, rammentando che in base all’articolo 4 del D.L. n. 121 del 2002 sulle autostrade, strade extraurbane principali e sulle altre strade di cui all’art. 2 comma 2 lett. c) e d) c.d.s possono essere installati ed impiegati dispositivi di controllo del traffico finalizzati a rilevare le infrazioni stradali.

Il secondo comma dell’art. 2 alla lettera d) c.d.s. si riferisce alle “strade urbane di scorrimento” ossia, in base a quanto previsto dal terzo comma

“alle strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno 2 corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.

Detto ciò, la prima censura mossa dal ricorrente è inammissibile in quanto la sentenza impugnata non sostiene affatto l’esistenza di una discrezionalità piena da parte della Pubblica Amministrazione nell’individuazione delle strade interessate dall’installazione degli autovelox, ma si limita solamente a richiamare il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza, secondo cui:

“il decreto prefettizio di compone di due parti, la prima delle quali a contenuto vincolato, consistente nella verifica della sussistenza, in concreto, dei requisiti minimi previsti per la qualificazione di una strada come strada urbana di scorrimento, e la seconda invece a carattere discrezionale, rappresentata dalla individuazione delle specifiche strade, o tratti di esse, lungo in quali sia opportuno autorizzare l’installazione di postazioni fisse di rilevamento della velocità”.

La seconda censura inerente all’inesistenza della banchina laterale non è fondata in quanto, il codice della strada non prevede una misura minima della banchina ed inoltre questa non ha

“la funzione di limitare gli effetti negativi sullo svolgimento del traffico posto che rientra nella struttura fisica della strada ed è destinata normalmente alla circolazione dei pedoni ma qualora le esigenze del traffico lo impongano, può essere utilizzata dai conducenti dei veicoli”.

Da ultimo deve affermarsi che in linea di principio la tesi propugnata dal Tribunale deve ritenersi erronea, secondo cui si ha intersezione solamente nel caso in cui via sia un incrocio

“in cui i veicoli attraversano la strada che incrociano in parte o per intero. In parte quando possono prendere la corsia sul lato opposto a quello da cui si inseriscono, per intero quando la strada di provenienza prosegue dopo l’incrocio”.

Nel caso di specie l’errore in cui erano incorsi i giudici di merito non ha alcun effetto sulla decisione finale, in quanto la presenza di intersezioni non semaforizzate tra strade laterali e controviali non ha alcuna rilevanza sulla legittimità dell’installazione dell’autovelox in oggetto di contestazione, dato che esso interessa solamente il viale principale e non i controviali.

Detto ciò si deve affermare il seguente principio di diritto:

“Per intersezione si intende qualsiasi incrocio, confluenza o attraversamento tra due o più strade contraddistinto dall’esistenza di un’area comune alle medesime, indipendentemente dalla provenienza e dalla direzione delle varie direttrici di traffico insistenti sulle predette strade. Ai fini della legittimità dell’installazione di apparati di rilevamento automatico delle infrazioni al codice della strada sulle strade urbane di scorrimento, o tratti di esse, individuati da apposito provvedimento prefettizio, non rilevano eventuali intersezioni non semaforizzate interessanti il solo controviale, a condizione che l’apparato automatico interessi soltanto la sede centrale del viale di scorrimento”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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