TAGLI AI COMPENSI DEL LEGALE? VIGE L’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

Il giudice, nel ridurre l’ammontare dei diritti e degli onorari richiesti dalla parte in modo specifico e dettagliato, ha l’obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato e le ragioni della riduzione, e ciò per consentire all’interessato di individuare e denunziare in modo specifico le eventuali violazioni

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 5224 del 2018

L’avvocato Tizio con ricorso ex art. 28 della L. 13 aprile 1942, n. 794, chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore la liquidazione dei compensi  in giudizio per l’attività espletata in favore di due clienti nell’ambito di due cause civili, la prima conclusasi con sentenza del Tribunale, la seconda proseguita da diverso difensore causa revoca del mandato.

Il giudice a quo aveva rigettato il ricorso del legale sostenendo che il compenso disposto nei giudizi di merito era stato calcolato sulla base degli scaglioni di valore della causa e scaturiva da una compensazione parziale.

V. anche

Avverso tale decisione l’avvocato ricorre in Cassazione, sostenendo che il Tribunale sarebbe incorso in un error iuris disponendo la liquidazione dei compensi professionali in misura inferiore agli onorai minimi. Inoltre lamenta che il giudice, in merito allo scaglione di valore risultante dal decisum non aveva indicato i criteri di liquidazione adottati e le ragioni della riduzione.

Le voci nella parcella, riguardanti gli onorai, inerenti a singole attività svolte dall’avvocato, non erano mai state contestate dagli intimati, e corrispondevano al valore del decisum. Da ciò ne deriva l’erroneità dell’ordinanza nella parte in cui ritiene che

“la liquidazione sia stata eseguita sulla scorta del corretto scaglione di valore, liquidando i diritti e gli onorari in misura inferiore rispetto ai minimi previsti dalle tabelle allegate al d.m. n. 127/2004”.

V. anche

Il giudice non aveva fornito alcuna spiegazione sul perché della riduzione delle singole voci, discostandosi dal principio oramai consolidato, secondo cui:

“il giudice, nel ridurre l’ammontare dei diritti e degli onorari richiesti dalla parte in modo specifico e dettagliato, ha l’obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato e le ragioni della riduzione, onde consentire all’interessato di individuare e denunziare in modo specifico le eventuali violazioni della legge o della tariffa”.

Il cliente è tenuto al pagamento degli onorari a prescindere dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali, come chiarito anche dalla giurisprudenza; pertanto il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall’avvocato non può vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dal legale nei confronti del proprio cliente per la determinazione del compenso medesimo.

Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’avvocato.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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