SULLA MANCATA MANCATA EMISSIONE DI SCONTRINI

Sanzione per mancata emissione degli scontrini

Corte di Cassazione, quinta sezione civile, sentenza n. 26178 del 2018

Nel caso di specie, la Guardia di Finanza aveva accertato la mancata emissione da parte della società contribuente di alcuni scontrini o fatture, e pertanto l’amministrazione finanziaria aveva emesso i relativi atti di contestazione, sfociati in un provvedimento di sospensione dell’esercizio per 15 giorni.

Nello specifico alla società era stato contestato di non aver emesso, in tre differenti circostanze e nell’arco di un quinquennio, gli scontrini o le ricevute fiscali.

Sia la Commissione Tributaria Provinciale che Regionale avevano respinto il ricorso presentato dalla società contribuente.

La Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione invece ha ribaltato le decisioni precedenti, ritenendo fondato il motivo di ricorso della società, rammentando che:

“In materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3 applicabile ai procedimenti in corso alla data dell’1 aprile 1998, purché il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo, ha sancito il principio del favori rei, sicché la disposizione sulla sanzione meno grave ha portata retroattiva nei giudizi pendenti”.

Nel caso in oggetto, la normativa previgente, l’art. 12, secondo comma del D.Lgs. n. 471 del 1997, prevedeva quale presupposto per la sospensione dell’esercizio dell’attività, l’accertamento, nel corso di un quinquennio, di almeno tre violazioni all’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Con la successiva modifica normativa, introdotta dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 269, si è invece previsto che la sanzione possa essere applicata, nel caso in cui nel corso di un quinquennio siano conteste, ex art. 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emissione della ricevuta fiscale.

Quindi, in seguito alla modifica intercorsa si è passati tra 3 violazioni a 4 in un quinquennio, andando sicuramente a vantaggio del contribuente.

Deve pertanto trovare applicazione il seguente principio di diritto:

“La sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività nel corso di violazione dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2, avendo funzione afflittiva, è sottoponibile al regime del favor rei di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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