SUL TERMINE DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO


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Sul termine della dichiarazione di fallimento e sopravvenuto decreto di cancellazione ex art 2191 cc

Cassazione Civile, Sez. VI – 1, Ordinanza, ud. 22.07.2020, 15.10.2020, n. 22290

Gli Ermellini con l’ordinanza in oggetto si esprimono sul termine per la dichiarazione di fallimento e sopravvento decreto di cancellazione ex art 2191 cc

La corte d’appello de L’Aquila aveva respinto il reclamo di una s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del tribunale di Teramo che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

La società aveva proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo con cui denunziava

“la violazione o errata applicazione dell’art. 10 L. Fall., e il contrasto tra chiesto e pronunciato, in quanto la società era stata cancellata dal registro delle imprese l’8-11-2016 e la sentenza dichiarativa del fallimento era sopravvenuta il 17-11-2017; eccepisce che non poteva essere attribuita rilevanza al provvedimento successivo di cancellazione della cancellazione, poichè questo era intervenuto su ricorso (ex art. 2191 c.c.) successivo al reclamo, donde non avrebbe potuto esser considerato dalla corte d’appello in base al principio di inammissibilità dei nova;”

Art 2191 cc

” Cancellazione d’ufficio 

Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione”

Art 10 L. Fall.

Fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa

Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma.”

La Cassazione però riteneva il ricorso manifestatamente infondato sulla base delle seguenti motivazioni:

in base a un principio da tempo affermato in giurisprudenza, rispetto alla dichiarazione di fallimento di una società e ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese previsto dall’art. 10 L. Fall., l’iscrizione del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell’art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attività d’impresa; questo perchè il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità, se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art. 2191 c.c., determina l’opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, della estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata (v. Cass. Sez. U n. 8426-10);

ne deriva che non è di ostacolo l’altrettanto generale principio di immediata estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese a norma dell’art. 2495 c.c., atteso che la legge di riforma del diritto delle società non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese, e atteso che a sua volta il termine di un anno, prescritto dall’art. 10L. Fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, per quanto decorra, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, fa rimaner salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell’impresa anche successivamente (v. Cass. n. 8033-12); cosicchè infine il provvedimento del giudice del registro che dispone la cancellazione della previa iscrizione della cancellazione della società, viene a porsi come decisivo indice sintomatico in tal senso”

Avv. Tania Busetto

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