SUL RINVIO DI UDIENZA RICHIESTA TRAMITE PEC

È possibile chiedere un rinvio di udienza tramite posta elettronica certificata?

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 43184 del 2018

Quello che ci si chiede con la sentenza in commento è se l’avvocato possa chiedere il rinvio di udienza tramite PEC.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione è stata chiamata a dirimere una controversia avente ad oggetto l’invio da parte del difensore dell’imputato di una PEC alla cancelleria della Corte d’Appello per il rinvio dell’udienza in relazione all’adesione del legale stesso all’astensione di categoria. Nonostante la comunicazione la Corte d’Appello aveva nominato un difensore d’ufficio e deciso la causa, violando il diritto alla difesa effettiva.

Gli Ermellini ritengono che non sia manifestamente infondato il ricorso essendovi un contrasto giurisprudenziale sull’utilizzo della PEC per il deposito di istanze.

Secondo una parte della giurisprudenza l’utilizzo della posta elettronica certificata comporta un dovere di diligenza da parte del mittente, che deve verificare la sottoposizione tempestiva dell’atto al Giudice, infatti:

“La richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo di posta elettronica in cancellerie, non è irricevibile né inammissibile, anche se l’utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell’omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all’attenzione del giudice procedente”.

Invece per quanto riguarda tale comunicazione effettuata via fax, numerose sentenze di Cassazione, tra cui la n. 535 del 2016 e la n. 1904 del 2017 hanno previsto il seguente principio di diritto:

“L’invio a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore non comporta l’onere per la parte di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente, essendo, al fine, sufficiente dimostrare che il giudice sia stato messo nella condizione di conoscere tempestivamente dell’esistenza dell’istanza”.

Tuttavia non è chiaro come e perché il legale debba interferire con l’organizzazione giudiziaria, per sincerarsi dell’arrivo della PEC, quando la stessa in automatico certifica la ricezione al destinatario.

In tal modo al professionista è oberato di un carico non previsto dalla normativa, oltretutto di difficile esecuzione.

Invece, secondo altra parte della giurisprudenza deve essere escluso l’utilizzo della posta elettronica certificata per istanze di rinvio, come specificato dalla sentenza n. 31314 del 2017 della Corte di Cassazione:

“Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l’utilizzo della PEC”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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