SUI COMPENSI DEGLI AVVOCATI SI PRONUNCIA LA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Compensi degli avvocati: la Corte di Giustizia UE, sez. I, con la sentenza n. C-427/16 del 23 novembre 2017 ha stabilito che il divieto di negoziare al di sotto dei minimi viola la concorrenza

La prima sezione della Corte di Giustizia UE, con la causa C-427 e 428/161 ha affermato il seguente principio:

“È contrario ai principi che regolano la concorrenza il divieto imposto all’avvocato di contrattare compensi che scendono al di sotto dei minimi professionali”.

I giudici hanno sottolineato che l’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3 del TUE, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato non permetta all’avvocato ed al proprio cliente di concordare un onorario di importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un’organizzazione di categoria dell’ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico del legale, e dall’altro lato, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari di importo al di sotto del minimo, restringe i meccanismi della concorrenza nel mercato interno.

Nel caso in esame, i giudici hanno disposto che compete al giudice del rinvio, verificare se la richiamata normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi, e se le restrizioni in tal modo stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l’attuazione di tali legittimi obiettivi.

Nella medesima occasione la Corte ha affermato altri due principi:

  1. L’articolo 101, paragrafo 1 del TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3 del TUE e con la direttiva 77/249/CEE del Consiglio del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, deve essere inteso nel senso che non osta ad una normativa nazionale per effetto della quale alle persone giuridiche e ai lavoratori nel settore del commercio spetta la rifusione degli onorari d’avvocato, disposta dal giudice nazionale, qualora siano stati assistiti da un consulente giuridico.
  2. L’articolo 78, primo comma, lettera a) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato in modo che non osti alla normativa nazionale, in forza della quale l’imposta sul valore aggiunto costituisca parte integrante degli onorari d’avvocato registrati.

Dott.ssa Benedeta Cacace


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