SUGLI OBBLIGHI DEL NOTAIO DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

Obblighi del notaio in seguito alla stipula di contratti d’acquisto immobiliare

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 11746 del 2018

Sui fatti di causa:

Tizio, nel 2000 e nel 2001 aveva acquistato con due atti a rogito del notaio Caio, alcuni appezzamenti di terreno, dichiarando di essere in possesso dei requisiti necessari per ottenere le agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina, fornendo documenti validi attestanti la sua condizione di coltivatore diretto. Subordinatamente a ciò, Tizio aveva chiedo che gli venisse applicato il regime fiscale previsto per gli imprenditori agricoli, riservandosi di conseguire detta qualifica e di produrre idonea documentazione.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate aveva rilevato che Tizio non aveva mai presentato la documentazione richiesta, e pertanto aveva emesso avvisi di liquidazione delle maggiori imposte dovute in riferimento ad entrambe le compravendite.

Tizio innanzi alla CTO di Mantova aveva impugnato, con esito negativo gli avvisi ricevuti, e per tale motivo aveva deciso di convenire il notaio innanzi al Tribunale di Milano, per far accertare la sua responsabilità professionale, in quanto non aveva curato la pratica per ottenere dall’Ispettorato Provinciale Agrario, entro tre anni dai due rogiti, la documentazione richiesta.

V. anche

Il Tribunale aveva accolto la domanda di Tizio, e contestualmente condannato Caio alla refusione di euro 125.716,00 in favore dell’attore, oltre interessi e spese.

I giudici avevano ritenuto provato il fatto che il notaio si fosse espressamente assunto l’impegno di curare nei tre anni successivi alla stipula dei due contratti la pratica presso l’Ispettorato, e che lo stesso non aveva dato nessuna informazione all’acquirente circa la necessità di presentare la documentazione al termine del triennio e che non avrebbe potuto affittare i terreni acquistati per i successivi 5 anni.

V. anche

Invece, la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento dell’appello del notaio aveva rilevato che Tizio non aveva provato che il notaio avesse assunto anche l’obbligazione di curare il rilascio della certificazione da parte dell’Ispettorato.

I giudici avevano rilevato che Tizio, non essendo la prima volta che acquistava terreni era ben a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto espletare alcune pratiche amministrative che esulavano dalle competenze del notaio, al fine di ottenere le agevolazioni.

La pronuncia della Corte:

Secondo gli Ermellini:

“l’obbligo di curare il rilascio della certificazione definitiva da parte dell’Ispettorato è prestazione anomala rispetto al contenuto tipico del contratto d’opera intellettuale che normalmente intercorre tra l’acquirente di un immobile ed il notaio incaricato per l’atto”.

Alla luce di ciò il ricorso presentato da Tizio è inammissibile.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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