LA VIOLAZIONE DEL CONSENSO INFORMATO

Violazione del consenso informato

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 11749 del 2018

I fatti di causa

Sia il Tribunale di Napoli che la Corte d’appello hanno respinto il ricorso presentato da Tizio, nei confronti di un chirurgo e della casa di cura, avente ad oggetto la condanna al risarcimento dei danni causatigli dopo un intervento di cataratta, sfociato in un trapianto di cornea, effettuato all’interno della predetta casa di cura e conseguiti alla violazione da parte del chirurgo, dell’obbligo di renderlo edotto tramite il consenso informato, della tipologia di intervento, dei rischi e delle possibili complicanze.

La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione pur rilevando che Tizio nel caso in cui fosse stato adeguatamente informato dei rischi dell’intervento non si sarebbe sottoposto allo stesso.

Il quadro normativo:

In base a quanto stabilito dal giudice delle leggi il consenso informato è un vero e proprio diritto del paziente e, trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 Cost., negli artt. 13 e 32, secondo comma Cost.

La necessità del consenso informato, nel nostro ordinamento è disposta dall’art. 1 della legge n. 219 del 2017.

L’obbligo del medico di acquisire il consenso informato del paziente rappresenta legittimazione e fondamento del trattamento; senza la previa acquisizione dello stesso, l’intervento chirurgico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario obbligatorio per legge o in cui vi sia uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche se nell’interesse del paziente.

V. anche

L’obbligo consiste nel rendere edotto il paziente circa le prevedibili conseguenze del trattamento e la possibilità del verificarsi di un aggravamento delle condizioni di salute, onde porlo in condizione di acconsentite consapevolmente al trattamento.

L’obbligo informativo del medico è differente dalla prestazione che ne forma oggetto, di conseguenza, la violazione di tale obbligo assume autonoma rilevanza ai fini di un’eventuale responsabilità risarcitoria.

Se l’inesatta esecuzione del trattamento sanitario comporta la lesione del diritto alla salute, l’inadempimento dell’obbligo di acquisizione del consenso informato determina la lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente.

Può verificarsi il caso in cui la lesione della salute sia causalmente collegabile alla violazione dell’obbligo informativo. Ciò accade quando l’intervento chirurgico, non preceduto da una corretta informazione del paziente, sia stato eseguito a regola d’arte ma ne siano comunque derivate conseguenze dannose per la salute.

In questo caso la violazione del dovere di informazione non determina solamente il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione ma anche il danno alla salute.

“Quando si alleghi che la violazione dell’obbligo di acquisire il consenso informato abbia determinato anche un danno alla salute, è, peraltro necessario dimostrare il nesso causale tra questo danno e quella violazione[…]. Questa prova non è invece necessaria ai fini dell’autonoma risarcibilità del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in sé considerato”.

La decisione della Corte:

Stando a quanto sopra esposto, nel caso di specie, se da una parte appare conforme a diritto la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, causato dalla violazione del medico dell’obbligo di acquisizione del consenso informato dal paziente; dall’altra parte deve ritenersi censurabile detta decisione nella parte in cui non ha concesso il risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in sé considerato.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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