NOTAIO ED OMESSA VISURA DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Non vi è danno da perdita di chance per il notaio in caso di omessa visura dei registri immobiliari

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 9063 del 12 aprile 2018

La Corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato le domande dell’istituto Nazionale di Credito Edilizio, volte alla condanna del notaio Tizia al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della stipula di contratti di credito fondiari riguardanti immobili che, a causa dell’omessa visura dei registri immobiliari, solo in seguito all’erogazione dei mutui erano risultati gravati da iscrizioni ipotecarie o trascrizioni precedenti.

La Corte territoriale aveva accolto il quarto motivo di gravame con il quale il notaio aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistente un danno da perdita di chance e di poterlo commisurare all’entità complessiva del capitale mutuato, in mancanza di un previo controllo dell’esito delle azioni recuperatorie intentate dalla banca creditrice nei confronti dei vari mutuatari.

I giudici della Corte d’Appello hanno rilevato che:

1) la sorte dei mutui rappresenta nel caso di inadempimento dei mutuatari la misura del danno che il notaio è chiamato a risarcire;

2) il professionista è solamente indirettamente influenzato dalla mancanza o minore efficacia delle garanzie ipotecarie, per effetto dell’inadempimento del notaio, essendo la loro erogazioni effettuata sulla base della prevedibile capacità dei mutuatari di far fronte alle rate di rimborso del prestito;

3) il danno che il giudice di primo grado ha definito come perdita di chance poteva definirsi tale solamente nel momento del verificarsi dell’inadempimento del notaio.

La Corte d’Appello ha rilevato che l’onere probatorio grava sulla banca e nel caso di specie è rimasto inadempiuto.

Contro tale decisione la banca ricorre in Cassazione.

Secondo giurisprudenza costante, il danno patrimoniale da perdita di chance consiste non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita definitiva della possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale.

Presupposto di tale danno è l’incertezza, cioè l’impossibilità di affermare con certezza che, se lo stesso non si fosse prodotto, il vantaggio economico avuto di mira si sarebbe oppure no conseguito, essendo il danno rappresentato dalla definitiva perdita della possibilità di conseguito.

Gli Ermellini rigettano il ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale, e condannano la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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