SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE: TRASFERIMENTO DEL MINORE ALL’ESTERO SENZA IL CONSENSO DELL’ALTRO GENITORE

La Corte di Cassazione Civile, sez. I, con la sentenza n. 24173 del 13 ottobre 2017 ha stabilito che è sottrazione internazionale il trasferimento del minore in Italia senza il consenso del padre

Il minore che è affidato congiuntamente a tutti e due i genitori, con custodia primaria alla madre, presso la quale è collocato, in base al provvedimento del giudice straniero, non può essere trasferito senza il consenso del padre, in un Paese differente da quello nel quale è abitualmente residente ed in cui ha legami con il genitore non collocatario.

Se il padre manifesta il suo dissenso, il trasferimento può avvenire solo con un provvedimento giudiziale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha respinto il ricorso di una donna italiana che voleva allontanare il minore dagli Stati Unite, sua residenza abituale, e luogo in cui viveva anche il padre.

Alla base del contenzioso, l’interpretazione dell’articolo 3 della Convenzione dell’Aja del 1980, ratificata con Legge 15 gennaio 1994 n. 64, che disciplina gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori attraverso un sistema di cooperazione e reciprocità internazionale.

La vicenda:

Una donna Italiana ed un uomo Statunitense, avevano divorziato negli Stati Uniti, paese nel quale erano stati dati i provvedimenti relativi alla custodia del figlio minore.

Si trattava di un affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre ed una previsione di tempi di frequentazione del minore con il padre.

Durante un soggiorno in Italia della donna, questa aveva deciso di non ritornare più negli USA, contro il volere dell’ex marito, il quale si era rivolto, secondo la procedura prevista dalla Convenzione, al Tribunale per i minorenni di Milano, al fine di ottenere un ordine di rientro immediato.

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Il Tribunale aveva disposto il rientro del minore, dato che la madre avrebbe violato i diritti di custodia assegnati dall’autorità giudiziaria, il cui disposto conteneva l’obbligo per il genitore che intendesse trasferirsi all’estero, di rispettare un onere di notifica all’altro genitore, tenuto a comunicare il proprio eventuale dissenso.

Per tale motivo, il genitore collocataraio, a fronte del diniego dell’ex coniuge, non aveva il diritto di trasferire il minore.

Il procedimento in Italia si era concluso con la dichiarazione di sottrazione internazionale sulla base del fatto che la residenza abituale del minore fosse negli Stati Uniti, dove il bambino era nato ed aveva sempre vissuto.

È necessario che ricorrano questi due elementi:

  1. La presenza duratura del minore sul territorio di uno degli Stati membri;
  2. Che in quel luogo ci sia il centro dei legami affettivi.

La donna si è rivolta in Cassazione sostenendo che il trasferimento del minore in Italia era lecito alla luce della custodia fisica del figlio attribuita alla madre, mentre l’ex marito avrebbe avuto solamente il diritto di visita.

Secondo la Corte di Cassazione è inammissibile il motivo di censura, in quanto il Tribunale ha compiuto un accertamento di fatto insindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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