IL GENITORE CHE NON MANTIENE I FIGLI RISCHIA IL CARCERE SENZA CONDIZIONALE

Secondo la Corte di Cassazione, il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena all’obbligo della restituzione delle somme dovute

Il genitore che non adempie agli obblighi di assistenza verso i figli rischia il carcere senza condizionale. Il giudice che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena alla restituzione integrale delle somme dovute ex art. 165 c.p., non è tenuto ad una preventiva verifica delle condizioni economiche del soggetto obbligato, a patto che non emergano indici della sua difficoltà ad adempiere.

Il caso di specie:

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 52730/2017 ha respinto il ricorso del condannato a 4 mesi di carcere e 400 euro di multa ex art. 570 c.p. per non aver corrisposto la somma dovuta quale contributo di mantenimento per i tre figli minori.

V. anche

La Corte territoriale aveva disposto che l’imputato potesse beneficiare della sospensione condizionale della pena solamente se avesse integralmente corrisposto le somme stabilite quale contributo di mantenimento per i tre figli minorenni.

I giudici avevano stabilito che l’imputato potesse beneficiare sella sospensione condizionale della pena solamente se avesse integralmente corrisposto le somme dovute a titolo di mantenimento entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Gli ermellini sottolineano l’esistenza di due differenti orientamenti giurisprudenziali sulla subordinazione da parte del giudice della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ex art. 165 c.p., in particolare quanto alla sussistenza o meno di un preventivo accertamento da parte del giudice sulle condizioni finanziarie dell’imputato.

Il primo indirizzo sostiene che questa valutazione da parte del giudicante vada effettuata mentre l’orientamento contrapposto, al quale la Cassazione aderisce, sostiene il contrario.

Secondo tale orientamento, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni dell’imputato, a meno che non emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere oppure tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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