PUO’ ESSERE ANNULLATA UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE OMOLOGATA?
Secondo il Tribunale di Palermo è possibile l’annullamento a fronte di vizi del consenso dei coniugi o nullità per contrasto con norme imperative
È possibile annullare le condizioni della separazione consensuale omologata, nel caso in cui sussistano vizi del consenso dei coniugi ed è ammissibile la declaratoria di nullità se queste siano in contrasto con norme imperative.
Ciò è quanto stabilito dal Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 4784 del 2017, in merito ad un’azione di impugnazione per una separazione consensuale omologata, promossa dalla moglie nei confronti del marito.
Il caso di specie:
Con il decreto di omologa del Tribunale, a seguito della separazione consensuale del marito era stato previsto, tra l’altro, il trasferimento in suo favore del 50% della proprietà di tre unità abitative; successivamente, avendo avuto il bisogno di vendere gli immobili, la donna era venuta a conoscenza che le dichiarazioni resi dal marito in seno all’atto notarile non erano corrispondenti al vero, dato che tali immobili erano stati realizzati in difformità della concessione edilizia e pertanto non erano commercializzabili.
Tale scoperta aveva alterato l’equilibrio economico che le parti avevano inteso perseguire in sede di separazione consensuale.
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Da qui nasce la richiesta di dichiarare la nullità per illiceità dell’oggetto della clausola contenuta nell’accordo di separazione limitatamente alla cessione delle quote di tali beni immobili e del successivo atto notarile di trasferimento.
Il Tribunale sul punto ricorda quanto affermato dalla Corte di Cassazione, che nel procedimento di separazione consensuale omologata:
“trattasi di una fattispecie complessa, per cui il regolamento basato sull’accordo tra i coniugi acquista efficacia giuridica solo attraverso il provvedimento di omologazione”.
La massima considerazione rivolta agli aspetti privatistici della separazione consensuale omologata porta a sostenere che la validità del consenso, come effetto del libero incontro delle volontà delle parti, è presidiata dall’esperibilità dell’azione di annullamento per vizi, non limitata alla materia contrattuale, ma estensibile ai negozi relativi a rapporti giuridici non patrimoniali, geuns cui appartengono quelli diritto familiare.
Tenuto conto che l’intervento del Presidente non può escludere l’esistenza di vizi della volontà delle parti, devono trovare applicazione per la separazione consensuale omologata i rimedi contrattuali per i vizi del consenso, ex art. 1427 e ss. c.c.