SERVITU’ DI PARCHEGGIO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16698 del 2017 ha introdotto un principio del tutto nuovo rispetto al passato: la servitù di parcheggio

L’orientamento precedente della Corte di Cassazione, espresso nelle seguenti sentenze: Cass. n. 23708 del 6 novembre 2014; Cass. n. 15334 del 13 settembre 2012; Cass. n. 5769 del 7 marzo 2013, sosteneva che:

“Il diritto di parcheggiare l’auto si risolverebbe sempre in mera commoditas del proprietario del fondo, difettando la realità, intesa come inerenza dell’utilità al fondo dominante dell’utilità e del corrispondente peso al fondo servente”.

Il nuovo orientamento, espresso con la sentenza n. 16698 del 2017, mette in rilievo la criticità della situazione di merito, ricordando che:

“Ciascuno dei precedenti numerosi ed autorevoli ha riguardato un caso concreto, con le sue peculiarità, e che pertanto il richiamato principio è stato affermato in esito alla disamina delle pattuizioni di volta in volta oggetto di contestazione”.

In base al nuovo orientamento, lo schema della servitù lascia ampio margine all’autonoma privata di stabilire, ovviamente nelle servitù volontarie, il contenuto del vantaggio per il fondo dominante, cui corrisponda il peso a carico del fondo servente.

Quindi, si deve ritenere che la tipicità delle servitù volontarie sia di carattere strutturale, non contenutistico, di conseguenza si può verificare la possibilità di costituire la servitù di parcheggio.

Dobbiamo pertanto distinguere tra diritto personale di parcheggio e servitù de quo. È evidente che la verifica se ci si trovi in presenza di servitù di parcheggio o di diritto personale impone l’esame del titolo e della situazione in concreto sottoposta al giudizio, al fine di stabilire se sussistano i requisiti del ius in re aliena, e l’altruità della cosa, l’assolutezza, l’immediatezza, l’inerenza al fondo servente, l’inerenza al fondo dominante, la localizzazione intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù.

V. anche

Solamente dove il vantaggio, in specie la facoltà di parcheggiare ricada sul fondo dominante, per una sua migliore utilizzabilità da parte di chiunque ne sia proprietario, si potrà parlare di servitù, di contro, qualora il diritto di parcheggiare venga riconosciuto nei confronti di specifici soggetti, sarà configurata la diversa fattispecie, del semplice diritto di parcheggio.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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