RUBARE UNA BICI NEL CORTILE CONDOMINIALE INTEGRA IL REATO DI FURTO IN ABITAZIONE

Furto in abitazione per chi sottrae un bene all’interno del cortile condominiale

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 27143 del 2018

Non ricorre il furto d’uso o il furto ex art. 624 c.p. nel caso in cui qualcuno si impossessi di una cosa mobile custodita all’interno del cortile condominiale, essendo questo una pertinenza dell’abitazione privata.

In tal caso si applica l’art. 624 bis c.p. che prevede:

“Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 927 euro a 1.500 euro.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da 4 a 10 anni e della multa da 927 euro a 2000 euro se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli art. 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti”.

Da ciò si può quindi dedurre che integra il reato di furto in abitazione la condotta da chiunque sottrae illecitamente di beni mobili posti all’interno di aree condominiali, anche quando queste non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini.

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Nel caso al vaglio dei giudici, un uomo aveva cercato di impossessarsi di una bicicletta posta all’interno di un cortile condominiale; tuttavia la sua condotta era stata bloccata dal custode del condominio che aveva chiamato gli operatori, che a loro volta avevano bloccato immediatamente l’uomo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento fa una precisazione tra il furto ed il furto d’uso.

Il furto d’uso presuppone necessariamente una restituzione spontanea da parte del soggetto agente della refurtiva dopo il temporaneo utilizzo, con la conseguenza che tutte le cause, anche indipendenti dalla volontà del soggetto colpevole, che determinano un impedimento nella restituzione del bene sottratto, rendono applicabile il titolo comune di furto.

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Nel caso in questione solamente il rifiuto del custode del condominio di aprire il cancello del cortile dal quale l’imputato aveva intenzione di allontanarsi con la refurtiva aveva materialmente impedito allo stesso di allontanarsi e per tale motivo si era realizzata un’ipotesi di tentativo di furto in abitazione e non di furto d’uso, mancandone i presupposti essenziali.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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