RISARCIMENTO DEL DANNO PER RITARDO AEREO

La Corte di Cassazione si è pronunciata sui criteri di ripartizione della prova in merito al risarcimento per il ritardo aereo

Per le persone solite a viaggiare in aereo, magari per lavoro, i ritardi sono diventati uno dei maggiori problemi, arrecando agli stessi anche dei danni economici di non poco conto, soprattutto se il ritardo è superiore a pochi minuti.

Pertanto, non è un caso se tale questione, negli ultimi anni è diventata molto presente nelle aule dei giudici di pace, soprattutto a fronte del rifiuto delle compagnie aeree di riconoscere ai passeggeri il giusto risarcimento loro spettante.

Nel caso in cui un aereo sia in ritardo, ed il passeggero sia intenzionato a domandare un rimborso al vettore, egli deve ritenersi esente da ogni onere probatorio se non quello di mostrare e di produrre in un eventuale giudizio, il biglietto, essendo al contrario, sulla base di una differente ripartizione dell’onere della prova, preciso onere della compagnia quello di smentire la circostanza del ritardo, con ogni elemento atto a dimostrare che, differentemente da quanto rappresentato dal passeggero, l’aereo è atterrato in orario, o almeno entro un determinato lasso di tempo di tolleranza.

Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 1584 del 2018, che ha riformato in maniera radicale quella impugnata, del Tribunale di Roma, che invece aveva negato il diritto al risarcimento al passeggero che aveva promosso l’azione, ritenendo che costui, non adempiendo all’onere probatorio a suo carico, non poteva puntare all’accoglimento del ricorso.

I giudici di legittimità, con tale sentenza, aprono un varco, ed hanno sostenuto che

“né la Convezione di Montreal, né il Regolamento Ce n. 261/2004 contengono alcuna regola specifica in tema di onere della prova dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento”.

La Suprema Corte ha evidenziato che

“mentre il passeggero di regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aeromobile su cui viaggiava, il vettore aereo ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il velivolo è atterrato”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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