RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO PER IL GIUDICE CHE DEPOSITA TARDIVAMENTE IL PROVVEDIMENTO

Punibile ex art. 328 c.p. il presidente del collegio che deposita tardivamente il provvedimento decisorio

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 43903 del 2018

I fatti di causa

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto responsabile l’imputato per il delitto ex art. 328 c.p., per aver omesso di depositare tempestivamente, nella sua qualità di presidente del collegio della Corte di appello e di estensore della motivazione, il provvedimento decisorio del giudizio conseguente all’impugnazione del decreto di applicazione della misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nonostante le sollecitazioni provenienti sia dal difensore sia dalla prevenuta.

L’articolo in questione, disciplina il rifiuto di atti d’ufficio e prevede che:

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

L’imputato, nel ricorrere in Cassazione deduce l’enorme carico di lavoro gravante sul suo ufficio di appartenenza e l’abnorme mole di lavoro, risultando tali circostanze idonee a dimostrare che non vi era il dolo richiesto dalla fattispecie prevista dall’art. 328 c.p.

La decisione della  Corte

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno statuito che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il reato è estinto per prescrizione.

Tuttavia, precisano che secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“È necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione”.

Inoltre si deve precisare che secondo un orientamento oramaiconsolidato della giurisprudenza, il reato di rifiuto di atti di ufficio è configurabile anche in caso di inerzia omissiva che, protraendo il compimento dell’atto oltre i termini prescritti dalla legge, si risolve in un rifiuto implicito, non essendo necessaria una manifestazione di volontà solenne o formale.

Poi, secondo un principio generale il reato ex art. 328 c.p., comma 1, è un reato istantaneo, il cui momento consumativo si realizza con il rifiuto o con l’omissione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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