È reato tenere un gufo in una gabbia troppo piccola

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 46356/2017 ha stabilito che è reato far vivere un gufo in una gabbia di dimensioni troppo ridotte

Integra il reato di abbandono di animali chi fa vivere un volatile in condizioni incompatibili con la sua natura, relegandolo all’interno di una gabbia di dimensioni talmente modeste da poter provocare all’animale inutili sofferenze.

Tale principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 46365/2017 con cui ha rigettato il ricorso presentato da un uomo, condannato alla pena di 1.200 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 727 comma 2, codice penale.

L’imputato aveva detenuto un gufo reale in una voliera di dimensioni talmente piccole da non permettere all’animale nemmeno di spiegare completamente le ali. In Cassazione il soggetto contestava la sua responsabilità penale, in quanto fondata solamente sulla detenzione dell’animale in condizioni incompatibili con la sua natura, senza un accertamento delle gravi sofferenze del volatile, elemento anche esso costitutivo della condotta incriminata

Il ricorrente aveva sottolineato il deficit di normativa sussistente circa le dimensioni minime delle gabbie in cui collocale animali sopra i 25 cm, e inoltre aveva osservato come il gufo reale non apre mai completamente le ali nemmeno durante il volo.

I giudici di legittimità richiamando le varie interpretazioni della giurisprudenza circa la fattispecie di cui all’art. 727 c.p. la ritengono integrata:

“Dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note, al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali”.

Gli Ermellini evidenziano come la detenzione penalmente rilevante ricorre in presenza della doppia condizione di incompatibilità dello stato di detenzione degli animali con la loro natura e dell’idoneità della medesima a procurare ad essi gravi sofferenze, di talché entrambe si configurano come elementi costitutivi del reato.

Per gli animali detenuti dall’uomo in condizioni di cattività, seppur non incompatibili con la loro natura l’elemento della grave sofferenza assume valore dirimente al fine della configurabilità del reato.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha motivato in maniera corretta, ritenendo punibile ex art. 727 del codice penale, la detenzione di un volatile all’interno di una gabbia talmente piccola da non consentirgli nemmeno di aprire completamente le ali. A differenza del delitto di cui all’art. 544-ter c.p., il bene giuridico tutelato non è costituito dall’integrità fisica dell’animale, ma dalla sua stessa condizione di essere vivente, per tale motivo, meritevole di tutela in relazione al tutte le attività dell’uomo che possano comportare l’inflizione di inutili sofferenze.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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