QUANDO IL PEDONE E’ IMPRUDENTE

L’IMPRUDENZA DEL PEDONE E LA COLPA DELL’AUTOMOBILISTA

La recente pronuncia Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 05/04/2023) 17/04/2023, n. 16108 ha ritenuto l’innocenza dell’automobilista che ha provocato il decesso del pedone imprudente.

In particolare, nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, un uomo impugnava la pronuncia in secondo grado, che aveva ridotto la pena inflitta con la pronuncia di condanna comminata in primo grado, chiedendo invece l’assoluzione.

La Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 17 aprile 2023, n. 16108 accoglieva la tesi difensiva, ritenendo che i giudici di merito avessero errato nel semplificare il processo di ricostruzione della fattispecie, analizzando l’evento sotto il profilo della prevedibilità, con riferimento all’alea di rischio che la norma ritenuta violata mirerebbe a prevenire, senza considerare che per il principio di colpevolezza, occorre una valutazione complessa attinente sia l’accertamento in concreto della violazione del soggetto che riveste la qualifica di garante sia del nesso causale tra la condotta dell’agente e l’evento danno e sia della prevedibilità ed evitabilità del danno stesso.

Rilevava la Corte che in materia di circolazione stradale per la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 589, comma 2, c.p., non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, ma è sufficiente l’inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza.

Quindi, escludendo ogni colpa generica, occorre verificare sia la causalità della condotta e cioè la connessione tra questa e l’evento, affinché la prima sia condicio sine qua non del danno, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili, sia che un comportamento diverso e idoneo avrebbe scongiurato l’evento.

Per il criterio della c.d.

concretizzazione del rischio”: “non ogni evento verificatosi può esser ricondotto alla condotta colposa dell’agente, ma solo quello che sia collegato causalmente alla violazione della specifica regola cautelare (sez. 4, n. 40050 del 29/3/2018, Lenarduzzi, Rv. 273870). Il giudice, pertanto, non può limitarsi ad accertare il nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento dato, ma deve scrutinare quale sia il rischio che la norma violata è intesa a scongiurare”.

Sul piano soggettivo invece occorre verificare che l’agente avrebbe dovuto e potuto prevedere l’evento e si poteva esigere da lui un comportamento alternativo lecito.

I giudici di merito quindi avevano errato limitandosi ad accertare il nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento danno.

Nel caso di specie la strada ove si realizzava l’evento era in piena periferia ed era improbabile la presenza di pedoni, contrariamente a quanto rilevato dai giudici di I e II grado. Nemmeno vi era alcuna segnaletica e non vi erano esercizi commerciali. Non solo. Il sinistro era avvenuto in orario notturno e il pedone procedeva velocemente ed imprudentemente.

Dunque la Suprema Corte accoglieva il ricorso così come proposto, rinviando la causa per nuovo giudizio alla Corte d’appello, per attenersi ai principi richiamati in sentenza.

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Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 05.04.2023) 17.04.2023, n. 16108