QUANDO IL DANNO MORALE NEL SINISTRO STRADALE SI PRESUME


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Sinistro stradale: in caso di ferite e fratture il danno morale si presume

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 23146 del 2019

Nel caso di specie l’attore aveva convenuto in giudizio il conducente del mezzo e la compagnia assicuratrice al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patti, in conseguenza delle lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale, allorquando il conducente del mezzo sul quale era trasportato, nel tentativo di evitare la collisione con un altro veicolo, aveva perso il controllo del mezzo, andando ad urtare contro un palo ai margini della carreggiata.

Il Tribunale aveva condannato i convenuti al risarcimento dei danni, mentre la Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione impugnata aveva riconosciuto all’originario attore il danno da “cenestesi lavorativa”, non riconosciuto dal primo giudice. Inoltre aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno morale soggettivo, in quanto pur riconoscendo l’autonoma risarcibilità del danno morale in caso di lesioni colpose e la sua non necessaria ricomprensione nel danno biologico, aveva evidenziato che tuttavia tale danno doveva essere allegato e provato, sia pure per presunzioni secondo nozioni di comune esperienza, nella sua specificità, non potendo ritenersi “in re ipsa” e non sussistendo alcuna automaticità parametrata al patito danno biologico, tanto più in caso di lesioni micro permanenti.

Nell’adire la Corte di Cassazione il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2059, 2697 e 2527 del codice civile.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione, pur concordando con i giudici di merito in ordine alla necessità che il danno morale, lungi da poter essere ritenuto “in re ipsa”, debba essere allegato e provato, anche con il ricorso a presunzioni, si duole che la Corte d’Appello abbia accertato un difetto di allegazione e prova nonostante il deposito di documentazione clinica attestante le lesioni riportate dal ricorrente in seguito al sinistro, quali fratture, ferite suturate con punti e contusioni multiple, e non abbia considerato che, secondo le nozioni di comune esperienza ed in base all’id quod prerumque accidit

“un soggetto che abbia riportato dette fratture ed una vasta ferita suturata con punti non abbia sofferto forti dolori e sofferenze, da aggiungersi al danno biologico”.

Pertanto deve ritenersi che  anche se il danno morale soggettivo patito in conseguenza di lesioni personali deve essere allegato e provato, i giudici di merito non avevano fatto un corretto uso dei paradigmi in tema di presunzioni, non facendo discendere dal fatto noto quale la frattura e le lesioni, la necessaria conseguenza in termini di sofferenza morale e non valutando quindi che la situazione nell’immediatezza evidenziava una sofferenza a carico del ricorrente.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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