OMISSIONE DI SOCCORSO

All’omissione di soccorso stradale si applica la particolare tenuità: sull’argomento si pronuncia la sentenza n. 54809 del 6 dicembre 2017 della Corte di Cassazione

Il conducente, nel caso in cui non presti soccorso vittima che abbia riportato delle lesioni di poco conto, non è punibile.

Ciò è quanto disposto dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 54809 del 6 dicembre 2017.

I giudici sottolineano come l’elemento soggettivo del reato, ex art. 189, comma 7, del codice della strada, che disciplina l’omissione di soccorso, è integrato anche dalla presenza del solo dolo eventuale, ravvisabile in capo al fruitore della strada, il quale in caso di sinistro, ricollegabile comunque al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dal sinistro sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti.

Solitamente, il dolo eventuale si configura quando l’agente consapevolmente rifiuta di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone pertanto il rischio.

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Basta solamente che per le modalità di verificazione del sinistro, e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si rappresenti la probabilità o la possibilità che queste necessitino di assistenza e, accertandone il rischio ometta di fermarsi.

Nel caso in esame, i giudici di merito avevano escluso l’applicabilità della particolare tenuità del fatto, riferendosi all’agire del conducente nel contesto del sinistro come indicativo della intensità del dolo.

Come disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 13681 del 25 febbraio 2016:

“la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatti concretamente realizzati dall’agente”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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