OMISSIONE DEL PARTO CESAREO E LESIONI CEREBRALI AL NEONATO: PROFILI DI RESPONSABILITÀ
Responsabilità del ginecologo in caso di lesioni al neonato
Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 47801 del 2018
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva riformato limitatamente agli effetti penali, dichiarando estinto il reato per prescrizione, ed aveva confermato per quanto riguarda gli effetti civili la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di primo grado.
Nello specifico all’imputato, nella sua qualità di medico ginecologo, gli era contestato di aver cagionato ad un neonato una lesione tale da cui era derivata una grave ed irreversibile malattia celebrale, in occasione del parto, omettendo di eseguire un parto cesareo, preferendo il naturale, nonostante una situazione di rischio, come evidenziato dagli esami diagnostici e dallo stato avanzato della gravidanza.
Il fatto che la gravidanza della donna fosse a rischio derivava non già dal fatto che il travaglio intervenisse in una gravidanza protratta, ma in una condizione di rischio complessiva, risultante da una valutazione di sintesi, in cui comunque la durata della gestazione non era indifferente e andava a sommarsi con il travaglio indotto e la sofferenza fetale, condizioni già presenti all’inizio del turno del medico in questione, che avrebbe dovuto sincerarsi della situazione.
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Secondo costante orientamento giurisprudenziale
“la corresponsabilità del ginecologo e delle ostetriche, trattandosi di attività rientranti nelle competenze di entrambe le figure professionali operanti in equipe; e si è ribadito che l’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio”.
Il ginecologo avrebbe dovuto verificare le reali condizioni della partoriente e non limitarsi ad assicurare la propria reperibilità, come sottolineato dalla sentenza n. 44622 del 2017 della Cassazione che ha specificato che
“il medico che succede ad un collega nel turno in un reparto ospedaliero assume nei confronti dei pazienti ricoverati la medesima posizione di garanzia di cui quest’ultimo era titolare, circostanza che lo obbliga ad informarsi circa le condizioni di salute dei pazienti medesimi e delle particolari cure di cui necessitano”.
Inoltre, sotto la vigenza della l. n. 189/2012 la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, agli effetti penali, non assume alcun rilievo.