OMESSO RISPETTO DEL SEGNALE DI STOP

Nel caso in cui il giudice di merito verifichi che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c., secondo comma, avendo tale presunzione una funzione meramente sussidiaria, operante solamente se non sia possibile concretamente accertare le rispettive responsabilità.

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 30993 del 2018

In presenza di un segnale di stop si deve sempre arrestare il veicolo? Anche nel caso in cui l’incrocio sia libero?

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento è intervenuta per dirimere una controversia riguardante il mancato rispetto di un segnale di stop da parte di una vettura.

Nello specifico, l’attore aveva convenuto in giudizio il Comune al fine di sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità per aver collocato il segnale di stop in maniera non conforme a quanto previsto dal Codice della strada, al pagamento di una somma quale titolo di risarcimento dei danni subiti dalla sua auto, la quale era stata violentemente urtata in prossimità di un incrocio da altra automobile che percorreva la strada a velocità elevata.

L’attore aveva dichiarato di aver frenato non in maniera tempestiva, essendosi accorto tardivamente del segnale stradale, invadendo così l’incrocio e scontrandosi con l’altra vettura.

Sia in primo che in secondo grado le doglianze attoree erano state disattese, e gli Ermellini, intervenuti sul punto hanno precisato che, il segnale di “stop

“pone a carico dei conducenti di autoveicoli l’obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand’anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli”.

Da ciò ne consegue che nel caso in cui il giudice di merito verifichi che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c., secondo comma, avendo tale presunzione una funzione meramente sussidiaria, operante solamente se non sia possibile concretamente accertare le rispettive responsabilità.

Gli Ermellini in base agli elementi probatori hanno ritenuto che non vi fosse alcuna provata responsabilità del sinistro a carico del convenuto, risultando infatti accertato a carico dell’originario attore la responsabilità del sinistro, per non essere riuscito in tempo a frenare innanzi al segnale di stop.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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